COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 25/03/2007 SANTEGIDIESE – VALLEVERDE RICCIONE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 25/03/2007 SANTEGIDIESE – VALLEVERDE RICCIONE
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 154 del 28 32007;
- rilevato che la società Santegidiese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
4) di dichiarare inammissibile il reclamo;
5) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Santegidiese – Valleverde Riccione 2-4;
6) di addebitare sul conto della società Santegidiese la tassa di reclamo.
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