COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 30/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 15/04/2007 COSENZA – POMIGLIANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 30/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 15/04/2007 COSENZA - POMIGLIANO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 167 del 1842007; - rilevato che la società Pomigliano non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Cosenza – Pomigliano 5-1; 3) di addebitare sul conto della società Pomigliano la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it