COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 30/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 15/04/2007 COSENZA – POMIGLIANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 176 del 30/04/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 15/04/2007 COSENZA - POMIGLIANO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 167 del 18 42007;
- rilevato che la società Pomigliano non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Cosenza – Pomigliano 5-1;
3) di addebitare sul conto della società Pomigliano la tassa di reclamo.
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