COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 04/06/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 03/06/2007 PESCINA V.D.G. – SAGIUSEPPESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 04/06/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 03/06/2007 PESCINA V.D.G. - SAGIUSEPPESE Il Giudice Sportivo - Esaminato il reclamo fatto tempestivamente pervenire dalla Società Sangiuseppese con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore CENSORI ANDREA 10/07/88 ( tesserato Pescina ), in quanto al momento della gara in posizione irregolare di tesseramento poiché lo stesso sarebbe avvenuto in data 29/12/2006 contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall’art. 114 comma 1 delle NOIF che recita testualmente ”Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”; - La reclamante asserisce che il calciatore CENSORI ANDREA ha disputato come calciatore professionista la gara del 2/12/2006 Arezzo – Ternana valevole per il Campionato Primavera Tim 2006/2007 della Lega Nazionale Professionisti; - Vista la nota, richiesta da questo Giudice Sportivo in data 4/06/2007, con la quale la segreteria della Lega Nazionale Professionisti ha comunicato che il predetto calciatore ha disputato, in data 02/12/2006, la gara di Campionato Primavera Tim 2006/2007 Arezzo – Ternana; - Vista inoltre la nota con la quale l’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale ha comunicato, su richiesta di questo Giudice Sportivo, che il calciatore CENSORI ANDREA risulta tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco a far data dal 29/12/2006; - Rilevato pertanto che il predetto calciatore, non aveva titolo a partecipare alla gara così come previsto dall’art.114 comma 1 delle NOIF sopra riportato; - Visto l’art.12 comma 5 lett.a) del CGS; P.Q.M. Delibera: 1. di accogliere il reclamo; 2. di comminare alla società Pescina V.D.G. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3. di non addebitare la tassa di reclamo.
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