COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 25/10/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 08/10/2006 OLGINATESE – VILLACIDRESE CALCIO SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 25/10/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 08/10/2006 OLGINATESE - VILLACIDRESE CALCIO SRL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 43 dell'11102006;
- rilevato che la società Villacidrese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Olginatese - Villacidrese 1-0;
3) di addebitare sul conto della società Villacidrese la tassa di reclamo.
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