COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 13/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 19/11/2006 A.S.D. BOJANO – U.S.CIVITAVECCHIESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 13/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 19/11/2006 A.S.D. BOJANO – U.S.CIVITAVECCHIESE -esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "U.S. CIVITAVECCHIESE"; - esaminate, altresì, le controdeduzioni inviate dalla "A.S.D. BOJANO"; OSSERVA la "U.S. CIVITAVECCHIESE" chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitta alla "A.S.D. BOJANO" la punizione sportiva della perdita della gara. In punto di fatto la società reclamante fa riferimento all'episodio verificatosi al 28° minuto del secondo tempo: il Dirigente della "A.S.D. BOJANO" addetto all'arbitro, signor Colalillo Mario, a gioco fermo colpiva con un calcio la gamba di un calciatore (Gravina Massimiliano) della squadra avversaria che in quel momento si trovava al di fuori del terreno di gioco, in prossimità della panchina riservata alla predetta società. Il calciatore, dopo avere ricevuto le cure del caso, veniva, al 32° minuto, sostituito dal compagno di squadra Trebisondi Luigi. Al calciatore colpito, in esito alla visita medica effettuata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia alle ore 21,28 dello stesso giorno, veniva diagnosticata "contusione ginocchio destro con interessamento del collaterale interno". L'episodio innanzi riferito ha decisamente influito, a giudizio della società reclamante, sul regolare svolgimento della gara. Si assume, infatti che la potenzialità tecnica della squadra della "U.S. CIVITAVECCHIESE", espressa con lo schieramento in campo della migliore formazione consentita dalla propria situazione tecnica, è stata compromessa dalla perdita del calciatore Gravina. Senza tenere conto del comportamento del pubblico locale che, dal momento del surriferito episodio in poi, ha inveito e profferito minacce all'indirizzo dei calciatori della squadra ospite determinando ripercussioni negative sull'aspetto psicologico dei medesimi. La "A.S.D. BOJANO" con le proprie controdeduzioni rileva, in via preliminare, la inamissibilità del reclamo della "U.S. CIVITAVECCHIESE" per non esserle stati notificati, congiuntamente ai motivi, i documenti allegati al reclamo stesso. Ne deduce, poi, nel merito, la infondatezza in considerazione della lieve entità del colpo sferrato al calciatore Gravina, del lasso di tempo intercorso tra l'episodio incriminato e la visita medica presso l'Ospedale di Civitavecchia, nonchè della diagnosi nella circostanza formulata dai sanitari. Il reclamo della "U.S. CIVITAVECCHIESE", ammissibile in punto di diritto in quanto notificato alla controparte nel rispetto del dettato dell'articolo 29, comma 5°, secondo periodo del C.G.S., è infondato e deve essere rigettato. L'episodio verificatosi al 28° minuto del secondo tempo della gara non ha compromesso il regolare svolgimento della stessa. La norma di cui all'articolo 12, 1° comma, primo periodo, del C.G.S. - alla quale fa riferimento la società reclamante con il ripetuto richiamo al regolare svolgimento della gara ed alla sanzione della perdita della stessa (vedi primo e terzo periodo dei motivi di reclamo, e richiesta di sanzione) - riguarda, per pacifica giurisprudenza della Giustizia Sportiva, fatti o situazioni - quali, ad esempio, il mancato tesseramento di un calciatore schierato in campo, l'uso di un calciatore colpito da provvedimento di squalifica, mancanza dei richiesti requisiti nei componenti della terna arbitrale, errore tecnico dell'Arbitro per non avere espulso un calciatore nonostante la doppia ammonizione, etc. - che effettivamente determinano sostanziali anomalie sullo svolgimento della gara, stante la loro obiettiva idoneità ad inficiare la "regolarità" della stessa per la mancanza di uno o più elementi prescritti dall'ordinamento sportivo a tutela e garanzia di detta regolarità. Neppure, però, è ravvisabile, nel caso che ne occupa, la fattispecie di cui al secondo periodo del comma 1° del succitato articolo 12. Dal rapporto arbitrale risulta che il calciatore Gravina è stato sostituito, quando mancavano meno di quindici minuti al termine della gara, dal calciatore Trebisondi. Orbene, nelle precedenti gare di campionato (17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 1/11, 5/11) il Gravina ed il Trebisondi sono stati schierati in campo, in qualità di titolari, in sei occasioni il primo, ed in sette occasioni il secondo. In due gare entrambi sono stati schierati come riserve. Nella gara dell'8 ottobre 2006 il Gravina è stato sostituito dal Trebisondi, e nella gara dell'1 novembre 2006 il Trebisondi è stato sostituito dal Gravina. Le circostanze obiettive innanzi esposte consentono di affermare con certezza che alcuna alterazione al "potenziale atletico" della "U.S. CIVITAVECCHIESE" si è determinata a causa dell'uscita dal campo del Gravina. Questi è stato sostituito da un calciatore della sua stessa potenzialità tecnico/atletica come chiaramente si evince sia dal fatto che il Trebisondi è stato schierato in campo in qualità di titolare in quasi tutte le gare sin qui disputate - in tal modo dimostrando di essere in perfetta efficienza fisica ed atletica - sia dal fatto che in più di una occasione i due calciatori sono stati sostituiti l'uno con l'altro a dimostrazione della loro piena compatibilità tecnica. Tutto ciò senza considerare la portata dei rilievi espressi dalla "A.S.D. BOJANO" nelle proprie controdeduzioni. Le espressioni usate dal Direttore di gara nel descrivere l'episodio, il lasso di tempo (circa cinque ore) trascorso dal momento del fatto alla visita medica, l'esame obiettivo del sanitario che non evidenzia visibili segni esteriori al ginocchio, sono elementi che inducono ad ingenerare dubbi circa la effettiva entità del danno subito dal calciatore. Infondato è, infine, l'assunto della "U.S. CIVITAVECCHIESE" nella parte relativa al comportamento minaccioso del pubblico locale, tale da avere influito negativamente ed in misura decisiva sui propri calciatori, posto che l'Arbitro nel proprio referto definisce "corretto" detto comportamento. P.Q.M. delibera: - di respingere il reclamo proposto dalla "U.S. CIVITAVECCHIESE"; - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: "A.S.D. BOJANO" - "U.S. CIVITAVECCHIESE" 2-1; - di addebitare sul conto della "U.S. CIVITAVECCHIESE" la tassa di reclamo.
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