COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 26/11/2006 U.S .CIVITAVECCHIESE – S.S.D. SCAFATESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 26/11/2006 U.S .CIVITAVECCHIESE – S.S.D. SCAFATESE Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. Scafatese Calcio, con il quale si chiede sia dichiarata la responsabilità della U.S. Civitavecchiese in ordine al mancato svolgimento della gara U.S. Civitavecchiese - S.S.D. Scafatese Calcio e sia inflitta alla Società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 osserva: la gara in questione non era stata disputata in quanto il Prefetto della Provincia di Roma, con ordinanza in data 26 novembre 2006, ne aveva vietato lo svolgimento in considerazione delle rilevanti carenze dello stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo della sicurezza, ed in considerazione della prevista presenza di un numero rilevante di tifosi della squadra ospite; dette circostanze, valutate congiuntamente tra loro, inducevano a ritenere che sussistesse un grave pericolo per la pubblica incolumità e per l'ordine e per la sicurezza pubblica. La società reclamante, a sostegno del proprio assunto, rileva: - oltre un mese prima della gara, e precisamente in data 24 ottobre 2006, la Questura di Roma aveva effettuato un sopralluogo presso lo Stadio "G.M. Fattori" al fine di verificarne le condizioni; - nel corso del detto sopralluogo erano emerse rilevanti problematiche sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello della sicurezza, tali da rendere necessaria la esecuzione nell'impianto di lavori attinenti la manutenzione e la istallazione di manufatti protettivi; - nonostante il notevole lasso di tempo intercorso tra il sopralluogo e la data fissata per lo svolgimento della gara, alcuna opera di adeguamento era stata effettuata nell'impianto, nè alcuna segnalazione delle insorte problematiche era stata trasmessa al Comitato Interregionale; - la "prevedibilità dell'evento (divieto di svolgimento della gara disposto dalle Autorità preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica) valeva ad escludere, nel caso di specie, la sussistenza di una causa di forza maggiore. Il reclamo è infondato. Risultano incontrovertibilmente provate in punto di fatto le seguenti circostanze: - al termine del sopralluogo del 24 ottobre 2006 l’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, sig. Alessio Gatti, ed il funzionario del Comune di Civitavecchia sig. Mario Curi, avevano assicurato l’esecuzione dei lavori entro la data del 20 novembre 2006; - il giorno successivo, e cioè il 25 ottobre 2006, il verbale del sopralluogo era stato inviato dalla Questura di Roma al Sindaco di Civitavecchia, dott. Gino Saladini, ed all’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, sig. Alessio Gatti; - nonostante le assicurazioni, i lavori, tuttavia, non erano stati effettuati, tanto che, in data 24 novembre 2006, la Questura di Roma, nel comunicare alla Prefettura di Roma la permanenza delle carenze a suo tempo segnalate e l'assenza nello stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia di garanzie di sicurezza tali da assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, chiedeva che la gara tra U.S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio in programma per il 26 novembre 2006 fosse fatta disputare presso altro impianto sportivo; - con la citata ordinanza del 26 novembre 2006 la Prefettura di Roma vietava lo svolgimento dell’incontro di calcio tra la U.S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione nello stadio dei previsti lavori di adeguamento e la possibile presenza di numerosi tifosi della squadra ospite costituissero "grave pericolo per la pubblica incolumità e per l’ordine e la sicurezza pubblica". Le circostanze di fatto innanzi esposte consentono di affermare che alcuna responsabilità, in ordine al mancato svolgimento della gara, sia ascrivibile alla U.S. Civitavecchiese. Non risulta in alcun modo dimostrato, infatti, che la U.S. Civitavecchiese fosse a conoscenza della necessità di effettuare presso lo stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia lavori aventi ad oggetto la manutenzione dell’impianto nonché l’installazione di manufatti protettivi. Al sopralluogo del 24 ottobre 2006, invero, non era presente alcun rappresentante della U.S. Civitavecchiese, ed il verbale di detto sopralluogo, attestante la necessità di effettuare alcuni interventi all’interno dello stadio, risulta, come già si è detto in precedenza, inviato dalla Questura di Roma al Sindaco di Civitavecchia, dott. Gino Saladini, ed all’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, sig. Alessio Gatti, ma non alla U.S. Civitavecchiese. Deve essere, altresì, posto in evidenza che nel periodo di tempo compreso tra il 24 ottobre 2006 (giorno in cui si è svolto il sopralluogo presso lo stadio "G. M. Fattori", di proprietà - giova sottolinearlo - del Comune di Civitavecchia) ed il 26 novembre 2006 (giorno in cui il Prefetto di Roma ha disposto il divieto di svolgimento dell’incontro di calcio tra la U.S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio) la U.S. Civitavecchiese ha regolarmente disputato presso detto stadio due gare di campionato. Ne consegue che la U.S. Civitavecchiese era assolutamente convinta della regolarità dello stadio, sia perchè non era stata da alcuno informata della necessità di effettuarvi lavori, sia perchè vi aveva sempre regolarmente disputato tutte le proprie gare interne di Campionato. L'ordinanza con la quale il Prefetto di Roma ha disposto in data 26 novembre 2006 (vale a dire, poche ore prima dell’inizio della gara) il divieto di svolgimento presso lo Stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia dell’incontro di calcio tra la U. S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, integra una "causa di forza maggiore", trattandosi di evento imprevedibile cui, peraltro, la U.S. Civitavecchiese non poteva in alcun modo porre rimedio per la assoluta impossibilità, stante il brevissimo lasso di tempo a disposizione, di reperire un impianto sportivo alternativo nel quale far disputare la gara. P. Q. M. Delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla "S.S.D. Scafatese Calcio"; 2) di addebitare sul conto della "S.S.D. Scafatese Calcio" la tassa di reclamo; 3) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di sua competenza.
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