COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 17/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 10/12/2006 SANGIUSEPPESE – ACICATENA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 17/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 10/12/2006 SANGIUSEPPESE - ACICATENA Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°81 del 13/12/2006. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della A.C.R.D.Acicatena con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Diallo Lamine Mohamed in quanto in posizione non regolare di tesseramento invocandosi la sanzione della perdita della gara a carico della Società Sangiuseppese con il punteggio di 0-3. - vista la nota in data 08/01/2007 con la quale l'Ufficio tesseramento del Comitato Interregionale ha comunicato che il citato calciatore risulta regolarmente tesserato per la società Sangiuseppese a decorrere dal 30/11/2006 - rilevato pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla A.C.R.D. Acicatena 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Sangiuseppese - Acicatena 3-3 3) di addebitare sul conto della A.C.R.D. Acicatena la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it