COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 17/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 17/12/2006 IPPOGRIFO SARNO A.S.D. – SAN FELICE A.C. NORMANNA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 17/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 17/12/2006 IPPOGRIFO SARNO A.S.D. - SAN FELICE A.C. NORMANNA Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.S.D.S.Felice Normanna" osserva la Società reclamante chiede sia inflitta alla "Ippogrifo Sarno" la punizione sportiva della perdita della gara per aver fatto partecipare alla stessa calciatori squalificati e non aventi titolo per prendervi parte. Si deduce, in particolare, la irregolare posizione dei calciatori Liguori Andrea e Armonia Nicola. Del primo, in quanto squalificato; di entrambi, per non risultare costoro tesserati con la " Ippogrifo Sarno" alla data del 17/12/2006. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Il calciatore Liguori Andrea risulta tra i giocatori squalificati per una gara effettiva ( per recidività in ammonizione) con C.U. n°77 del 6/12/2006 in riferimento alla gara "Paterno' - Sangiuseppese" del 3/12/2006. Il predetto calciatore ha scontato la squalifica in occasione della successiva gara ("Adrano - Paterno'") disputatasi il 10/12/2006. A tale data il calciatore, contrariamente a quanto - con argomentazioni assolutamente prive di riscontri oggettivi - assunto dalla reclamante, era tesserato presso la società "Paterno'". Quest'ultima ha sciolto dal vincolo il calciatore, con la conseguente decadenza del tesseramento, in data 13/12/2006. Quanto all'assunta irregolare posizione - per mancato tesseramento - dei calciatori Liguori Andrea e Armonia Nicola, questi, come emerge dalla comunicazione trasmessa allo scrivente dall'Ufficio Tesseramento Interregionale, risultano tesserati per la "Ippogrifo Sarno" dal 16/12/2006 e, quindi, avevano titolo a partecipare alla gara di cui all'oggetto. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla "San Felice Normanna"; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: "Ippogrifo Sarno - S.F.Normanna" 1-0; 3) di addebitare sul conto della "S.F.Normanna" la tassa di reclamo.
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