COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 20/09/2006 Decisione del Giudice Sportivo COPPA ITALIA – SERIE D GARA DEL 09/09/2006 SACILESE CALCIO – CALCIO MONTEBELLUNA SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 20/09/2006
Decisione del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA - SERIE D
GARA DEL 09/09/2006 SACILESE CALCIO - CALCIO MONTEBELLUNA SRL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°7 del 13/09/2006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Calcio Montebelluna con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a seguito di un presunto errore tecnico, e si invoca la ripetizione della gara;
- esaminati i documenti ufficiali della gara di cui in epigrafe;
OSSERVA
- il reclamo è fondato e va accolto. L'Arbitro da atto nel suo supplemento di rapporto dell'errore tecnico nel quale è incorso facendo disputare, al termine della gara, i tempi supplementari prima dell'esecuzione dei calci di rigore, con ciò violando il regolamento di Coppa Italia Dilettanti ( di cui al C.U. n° 3 dell'1/09/2006) che all'art.4 let.b) che prevede testualmente:" qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Verificandosi ulteriore parità, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti".
- Appare evidente che tale errore ha influito sulla regolarità della gara, non potendosi negare che la disputa dei tempi supplementari ha certamente influito sulle capacità psico-fisiche dei calciatori che, così come previsto dal regolamento, avrebbero dovuto eseguire i calci di rigore alla scadenza dei tempi regolamentari. Pertanto viene disposta la ripetizione della gara.
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di ordinare la ripetizione della gara a tal fine trasmettendo gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza;
3) 3) di restituire la tassa di reclamo.
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