COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 06/10/2007 PATERNO’ – CAMPOBELLO.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 06/10/2007 PATERNO’ – CAMPOBELLO. Il Giudice Sportivo, - Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al 34° del secondo tempo sul punteggio di 3-0 a favore della società Paternò; - Rilevato che la società a seguito dell’infortunio di quattro calciatori (n°2 Asaro Maurizio, n°5 Luppina Giacomo, n°8 Giaramita Cosimo e n°10 Todaro Accursio) e dell’espulsione del calciatore n°9 Bomo Davide, la società Campobello restava con sei calciatori effettivi; - Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad essere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del giuoco del calcio e dall’art. 73, comma 2 delle NOIF; - Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione prevista dall’art. 12, comma 1 del CGS e che altresì la Società Campobello deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara; P.Q.M. Delibera: 1) Di comminare alla società Campobello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 quale risultato conseguito al momento della sospensione della stessa.
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