COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 6 OTTOBRE 2007 OLYMPIA AGNONESE – MORRO D’ORO CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/11/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 6 OTTOBRE 2007 OLYMPIA AGNONESE – MORRO D’ORO CALCIO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società
Morro D’oro, con il quale si deduce che la società Olympia Agnonese nel corso della gara ha
utilizzato n°5 giocatori fuori quota, invece dei 4 consentiti dal regolamento;
- rilevato che preliminare all’esame nel merito del proposto reclamo è l’esame circa la sua
ammissibilità;
- rilevato che la motivazione del reclamo e la relativa tassa sono state trasmesse nel termine di 6
giorni dalla disputa della gara mentre il CGS novellato prevede un termine di 3 giorni ( CGS
pubblicato il 21 62007, art.29, comma 4, lett.b).
- considerato altresì che dagli atti ufficiali si rileva che la società Olympia Agnonese ha impiegato 5
giocatori fuoriquota ( Labbate Andrea, Masciotra Gianfranco, Scampamorte Paolo, Fusaro Diego,
dall’inizio della gara e Di Nunzio Guido dal 16° del secondo tempo, tutti nati nel 1988) mentre il
C.U. n° 1 del 2 72007 del Comitato Interregionale, alla lettera M prevede la possibilità di
impiegare fino ad un massimo di n° 4 giocatori “fuoriquota” nati successivamente all’1 11987;
- rilevato che tale condotta comporta la violazione dell’art.17 comma 1 del CGS trattandosi di fatti
che hanno influito sul regolare svolgimento della gara e che la violazione può essere rilevata dal
Giudice Sportivo d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali di gara;
PQM
Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo e, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo;
2) di comminare alla società Olympia Agnonese la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3.
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