COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 6 OTTOBRE 2007 OLYMPIA AGNONESE – MORRO D’ORO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 6 OTTOBRE 2007 OLYMPIA AGNONESE – MORRO D’ORO CALCIO Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società Morro D’oro, con il quale si deduce che la società Olympia Agnonese nel corso della gara ha utilizzato n°5 giocatori fuori quota, invece dei 4 consentiti dal regolamento; - rilevato che preliminare all’esame nel merito del proposto reclamo è l’esame circa la sua ammissibilità; - rilevato che la motivazione del reclamo e la relativa tassa sono state trasmesse nel termine di 6 giorni dalla disputa della gara mentre il CGS novellato prevede un termine di 3 giorni ( CGS pubblicato il 2162007, art.29, comma 4, lett.b). - considerato altresì che dagli atti ufficiali si rileva che la società Olympia Agnonese ha impiegato 5 giocatori fuoriquota ( Labbate Andrea, Masciotra Gianfranco, Scampamorte Paolo, Fusaro Diego, dall’inizio della gara e Di Nunzio Guido dal 16° del secondo tempo, tutti nati nel 1988) mentre il C.U. n° 1 del 272007 del Comitato Interregionale, alla lettera M prevede la possibilità di impiegare fino ad un massimo di n° 4 giocatori “fuoriquota” nati successivamente all’111987; - rilevato che tale condotta comporta la violazione dell’art.17 comma 1 del CGS trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara e che la violazione può essere rilevata dal Giudice Sportivo d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali di gara; PQM Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo e, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo; 2) di comminare alla società Olympia Agnonese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.
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