COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/03/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 23/02/2008 BOJANO – BITONTO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/03/2008
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 23/02/2008 BOJANO – BITONTO
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. BITONTO e
con il quale si deduce l'irregolare posizione dei calciatori Calomino Francesco ed Aquino
Francesco (Bojano) i quale erano da ritenersi squalificati per una gara effettiva per recidività in
ammonizione comminatagli con C.U. n° 51 del 20’ 22005;
- rilevato che i calciatori Calomino Francesco ed Aquino Francesco risultano in effetti squalificati
per una gara effettiva con il suddetto C.U. n° 51 del 20 22005 per recidività in ammonizione;
- considerato che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano la squalifica
di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del Comunica Ufficiale;
- ritenuto pertanto che i calciatori Calomino Francesco ed Aquino Francesco, in quanto squalificati,
non avevano titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a
carico della società Bojano, la sanzione di cui all'art.17 comma 5 lett. a) del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Bojano la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.