COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/03/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 23/02/2008 BOJANO – BITONTO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/03/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 23/02/2008 BOJANO – BITONTO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. BITONTO e con il quale si deduce l'irregolare posizione dei calciatori Calomino Francesco ed Aquino Francesco (Bojano) i quale erano da ritenersi squalificati per una gara effettiva per recidività in ammonizione comminatagli con C.U. n° 51 del 20’22005; - rilevato che i calciatori Calomino Francesco ed Aquino Francesco risultano in effetti squalificati per una gara effettiva con il suddetto C.U. n° 51 del 2022005 per recidività in ammonizione; - considerato che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano la squalifica di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunica Ufficiale; - ritenuto pertanto che i calciatori Calomino Francesco ed Aquino Francesco, in quanto squalificati, non avevano titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società Bojano, la sanzione di cui all'art.17 comma 5 lett. a) del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Bojano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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