COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°100 del 19/03/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/03/2008 ROSARNO – ACICATENA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°100 del 19/03/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/03/2008 ROSARNO - ACICATENA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°96 del 1232008; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. Rosarno con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara a causa di un errore tecnico in cui sarebbe incorso l’Arbitro per non avere proceduto ad espellere il calciatore n°18 dell’Acicatena Savonarola Giuseppe nonostante la doppia ammonizione a lui comminata nel corso della gara., chiedendosi, per l’effetto, la ripetizione della stessa; OSSERVA - Il reclamo è fondato e va accolto. L’Arbitro della gara, ad integrazione del proprio rapporto, ha inviato a questo Giudice Sportivo, un supplemento di referto confermando l’errore tecnico in cui è incorso. Su questo precisa che: “ nel corso della gara il calciatore n°18 dell’Acicatena ( Savonarola Giuseppe), era stato ammonito due volte senza essere stato però espulso”; - Considerato pertanto che ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dalle regole 5 e 12 del Gioco del calcio, l’Arbitro doveva provvedere ad espellere il calciatore dell’Acicatena ,Savonarola Giuseppe, al 39° del secondo tempo allorquando gli comminava la seconda ammonizione per essersi tolto la maglia di gioco a seguito della realizzazione di una rete. In conseguenza di tale omissione, la gara non ha avuto un regolare svolgimento e deve, pertanto, disporsene la ripetizione ai sensi dell’art.17 comma 4 lett.c) del CGS; - Considerato, inoltre, che in conseguenza della seconda ammonizione, deve essere comminata al calciatore Savonarola Giuseppe della società Acicatena, la squalifica per doppia ammonizione ( per proteste nei confronti dell’Arbitro e per comportamento non regolamentare); - Inoltre deve essere depennata l’ammonizione assegnatagli con il CU 96 del 12.03.2008; PQM Delibera: 1) di accogliere il reclamo disponendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell’Arbitro trasmettendo gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza.; 2) di infliggere al calciatore Savonarola Giuseppe la squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione (proteste nei confronti dell’Arbitro e comportamento non regolamentare), e depennare l’ammonizione inflittagli con CU 96 del 12 marzo 2008; 3) di non addebitare la tassa reclamo.
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