COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 19/09/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/09/2007 PATERNO’ – FORTITUDO COSENZA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 19/09/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/09/2007 PATERNO’ – FORTITUDO COSENZA Il Giudice Sportivo - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società A.C.Paterno’ con il quale si deduce l’irregolare posizione del calciatore COSA VINCENZO tesserato per la società Fortitudo Cosenza, in quanto lo stesso risulta squalificato con C.U. n°181 del 7/05/2007 per recidività in ammonizione (VIII infrazione). Tale squalifica era stata comminata quando il medesimo calciatore era tesserato per la società Scafatese; Per l’effetto la società Paterno’ richiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. - Rilevato che la società A.C. Paterno’ a sostegno del proprio reclamo deduce che le squalifiche dei calciatori (nel caso in specie per somma di ammonizioni) vadano scontate nella stagione sportiva successiva citando l’ex art. 14 comma 12, lett.b) del CGS. - Considerato che la succitata norma si applicava esclusivamente per le sole gare di play-off e play-out e non alla poule scudetto. - Rilevato che il calciatore COSA VINCENZO, all’epoca tesserato per la società Scafatese, ha scontato giustamente la giornata di squalifica nella gara di poule scudetto (Scafatese - Noicattaro) disputata il 16/05/2007. - Ritenuto, pertanto, che il calciatore COSA VINCENZO (tesserato Fortitudo Cosenza) ha regolarmente e a pieno titolo preso parte alla gara di cui all’oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PATERNO’ - FORTITUDO COSENZA 0-4 3) di addebitare sul conto dell’A.C. Paterno la tassa di reclamo.
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