COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 3/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 9/09/2007 LUCO CANISTRO – GROTTAMMARE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 3/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 9/09/2007 LUCO CANISTRO - GROTTAMMARE Il Giudice Sportivo, - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Grottammare; - Esaminate, altresì le controdeduzioni inviate dalla società Luco Canistro OSSERVA La società Grottammare chiede che sia applicata alla società Luco Canistro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o, in subordine, che sia ordinata la ripetizione della stessa. A sostegno del reclamo la società Grottammare deduce che, malgrado il Comitato Interregionale, con Comunicato Ufficiale del 7 settembre 2007, avesse disposto che fosse disputata a porte chiuse la gara di cui all’oggetto, questa si era invece disputata a porte aperte, avendo, prima dell’inizio della gara, il Dirigente Accompagnatore della squadra ospitante comunicato alla società ospitata, all’Arbitro ed al Commissario di Campo che il Sindaco del Comune di Luco dei Marsi, proprietario dell’impianto, aveva autorizzato lo svolgimento della gara a porte aperte. Secondo la società reclamante la Luco Canistro aveva dolosamente strumentalizzato l’ordinanza del Sindaco, che in alcun modo disponeva che la gara si disputasse a porte aperte, con ciò venendo meno ai principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, comma primo, seconda parte del CGS. Tale doloso comportamento, in assenza del quale la gara sarebbe stata disputata a porte chiuse con la conseguente perdita per la squadra ospitante del vantaggio determinato dal cd. ”fattore campo”, ha inciso, a giudizio della reclamante, sullo svolgimento della gara stessa determinando, altresì, un “vulnus” alla regolarità del Campionato. In ogni caso, deduce la reclamante, in presenza di un errore tecnico dell’Arbitro dovrebbe essere disposta la ripetizione della gara. La Società Luco Canistro con le proprie controdeduzioni rileva che l’Ordinanza del Sindaco era stata tempestivamente trasmessa alla società avversaria il giorno precedente alla disputa della gara e che la stessa era stata consegnata al Commissario di Campo prima dell’inizio della gara. Il reclamo della S.P. Grottammare 1899 è parzialmente fondato. Va rilevato, in via preliminare, che l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Luco dei Marsi, emessa il 7 settembre 2007 – nella stessa data, cioè, del comunicato del Comitato Interregionale – non autorizzava (come, in ogni caso, non avrebbe potuto autorizzare in presenza di una disposizione del Comitato Interregionale) la disputa della gara a porte aperte, ma si limitava ad ordinare la “utilizzazione” dello Stadio Comunale per le partite in programma il 9 ed il 15 settembre 2007 avuto riguardo alla sussistenza delle condizioni di sicurezza dell’impianto. Ciò premesso, a giudizio dello scrivente il fatto che la partita sia stata disputata a porte aperte non ha influito sul regolare svolgimento della gara – nè tanto meno sulla regolarità del Campionato così come assunto dal reclamante – dovendosi una gara considerarsi regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche in presenza di fatti o situazioni che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono sulla sua sostanziale regolarità. Come già è stato rilevato dai Giudici superiori “fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile l’iter fisiologico di una gara di calcio possono qualificarsi soltanto quelli che abbiano inciso sostanzialmente sulla fisionomia della competizione sovvertendone le caratteristiche essenziali e provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate”. Tra tali fatti non può certamente comprendersi la presenza o meno di tifosi nello stadio, non essendo tale circostanza di per sè sola idonea a determinare quell’insanabile squilibro tra le compagini di cui innanzi si è fatto cenno. Nè dagli atti in possesso di questo Giudice emerge la prova della dolosa strumentalizzazione del provvedimento sindacale da parte della società ospitante e, quindi, la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art.1, comma primo, seconda parte del CGS. Risulta, infatti, che copia dell’Ordinanza del Sindaco era stata trasmessa sia al Comitato Interregionale sia alla società avversaria il giorno precedente la disputa della gara. Poichè la disposizione del Comitato Interregionale, secondo cui la gara avrebbe dovuto disputarsi a porte chiuse, era stata dettata dalla mancata acquisizione della definitiva agibilità dello stadio rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, è lecito ritenere che il provvedimento del Sindaco, con cui si autorizzava la utilizzazione dello stadio in quanto presenti nello stesso le condizioni di sicurezza e di agibilità, sia stato – prima dell’inizio della gara – da tutti gli interessati (entrambe le società, i rispettivi Dirigenti, L’ufficiale di gara, il Commissario di Campo) interpretato nel senso che la gara poteva disputarsi “regolarmente” e cioè a porte aperte, e che comunque il provvedimento del Sindaco era idoneo a superare la disposizione del Comitato Interregionale. D’altra parte, il fatto che la società Grottammare non abbia depositato alcuna riserva scritta prima dell’inizio della gara, induce legittimamente a ritenere, da una parte, che i suoi Dirigenti non consideravano la gara sin dall’inizio irregolare; dall’altra parte, che soltanto il risultato finale ad essa sfavorevole sia stato il motivo per richiedere la sanzione, nei confronti della Luco Canistro, della perdita della gara o della ripetizione della stessa. Sanzione questa, comunque, in alcun modo prevista per l’assunta violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art.1, comma primo, parte seconda del CGS. Le considerazioni innanzi esposte non valgono però ad escludere la responsabilità della Luco Canistro conseguente alla violazione dell’art.1, comma primo del CGS, nella parte in cui questo dispone che “le società sono tenute all’osservanza degli atti federali”. Per la inosservanza del Comunicato del Comitato Interregionale del 7 settembre 2007 ritiene lo scrivente doversi applicare la sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett.g) del CGS nella misura dell’ammenda di € 2.000 con diffida. P.Q.M. delibera: 1) Di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Grottammare 1899 e, conseguentemente di non addebitare sul conto della stessa la tassa di reclamo; 2) Di comminare alla società Luco Canistro la sanzione dell’ammenda di € 2.000 con diffida; 3) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: LUCO CANISTRO / GROTTAMMARE 2-1.
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