COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 17/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 23/09/2007 SANTARCANGELO – FERALPI LONATO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 17/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 23/09/2007 SANTARCANGELO – FERALPI LONATO Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 26 del 26/09/2007; - Rilevato che la società Feralpi Lonato non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 5 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1. di dichiarare inammissibile il reclamo;; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: SANTARCANGELO – FERALPI LONATO 1-1 3. di addebitare sul conto della società Feralpi Lonato la tassa di reclamo.
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