COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 17/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 30/09/2007 ADRANO – FORTITUDO COSENZA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 17/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 30/09/2007 ADRANO – FORTITUDO COSENZA Il Giudice Sportivo - _Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Pol. Adrano, con il quale si deduce l’irregolare posizione del calciatore COSA VINCENZO tesserato per la società Fortitudo Cosenza, in quanto lo stesso risulta squalificato con C.U. n°181 del 7/05/2007 per recidività in ammonizione (VIII infr.), tale squalifica gli era stata comminata quando il medesimo calciatore era tesserato per la società Scafatese. La reclamante, inoltre, cita l’informativa del Comitato Interregionale in data 11/07/2007 “residuo squalifiche 2006/2007” nella quale risulta in effetti quale residuo squalifica per una gara effettiva il calciatore COSA VINCENZO (tesserato Scafatese Calcio). Per l’effetto la società Adrano chiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - rilevato che la società Adrano, a sostegno del proprio reclamo, deduce che le squalifiche dei calciatori (nel caso in specie per somma di ammonizioni) vadano scontate nella stagione sportiva successiva citando l’art.17, comma 9 del CGS. - Considerato che la succitata norma si applica esclusivamente per le sole gare di play-off e play-out e non alla poule scudetto così come recita l’ex art. 14 comma 12 del CGS. La poule scudetto deve considerarsi un proseguimento del Campionato; - Rilevato che il calciatore COSA VINCENZO ha scontato giustamente la giornata di squalifica nella gara di poule scudetto (Scafatese - Noicattaro) disputata il 16/05/2007; - In merito alla nota informativa del Comitato Interregionale dell’11/07/2007 indicata dalla reclamante relativa al “RESIDUO SQUALIFICHE 2006/2007”, la stessa puntualizza che la nota “è puramente indicativa ed ad ogni fine assumono valenza le risultanze direttamente rilevate dai Comunicati Ufficiali di volta in volta pubblicati”. - Ritenuto, pertanto, che il calciatore COSA VINCENZO (tesserato Fortitudo Cosenza) ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui all’oggetto; P.Q.M. Delibera: 1. di respingere il reclamo; 2. di convalidare il risultato della gara con il seguente punteggio: ADRANO – FORTITUDO COSENZA 0-2 3. di addebitare sul conto della società Pol. Adrano la tassa di reclamo.
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