COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 7/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 07/10/2007 ARRONE – MACERATESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 7/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 07/10/2007 ARRONE - MACERATESE Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 del 10/10/2007; - Rilevato che la società Maceratese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 5 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1. di dichiarare inammissibile il reclamo;; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: ARRONE – MACERATESE 2-0 3. di addebitare sul conto della società Maceratese la tassa di reclamo.
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