COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 4 NOVEMBRE 2007 MATERA F.C. – VIRIBUS UNITIS
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 4 NOVEMBRE 2007 MATERA F.C. – VIRIBUS UNITIS
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Viribus
Unitis;
- lette le controdeduzioni del Matera F.C.;
- rilevato che la Viribus Unitis deduce, a sostegno del reclamo, che i calciatori Ancora
Cristiano e Caccavale Biagio non avevano titolo a partecipare alla gara di cui all’oggetto per
la loro irregolare posizione ai fini del tesseramento, essendo state le richieste di
trasferimento dall’originaria loro squadra di appartenenza ( Polisportiva F.C.Lavello)
sottoscritte, rispettivamente in data 27 ottobre 2007 ed in data 2 novembre 2007, dal Sig.
Gerardi Vito che aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della
Polisportiva F.C. Lavello in data antecedente alle dette richieste e precisamente il 23 ottobre
2007;
- rilevato che la società reclamante chiede infliggersi alla Matera F.C. la punizione sportiva
della perdita della gara per essere state le richieste di trasferimento dei suindicati calciatori
sottoscritte da soggetto non legittimato;
- ritenuto che l’articolo 100, commi 3 e 4, delle NOIF, richiamato dalla reclamante, deve
essere interpretato congiuntamente all’articolo 37, 1° comma, delle NOIF;
- ritenuto che, ai sensi di tale ultima disposizione, ogni variazione relativa al tesseramento dei
Dirigenti, da comunicarsi agli organi competenti, ha, agli effetti federali, efficacia a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;
- rilevato che la comunicazione del Signor Gerardi Vito, avente ad oggetto le proprie
dimissioni dalla carica di Presidente della Polisportiva F.C. Lavello, è stata ricevuta dal
competente Comitato in data 5 novembre 2007, prot. N.004180, in data, cioè, successiva
allo svolgimento della gara;
- ritenuto pertanto che i calciatori innanzi indicati avevano pieno titolo a partecipare alla gara
di cui all’oggetto;
PQM
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
Matera F.C. – Viribus Unitis 3-2;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante
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