COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DELL’ 11 NOVEMBRE 2007 A.S.CALCIO FASANO – MATERA F.C.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DELL’ 11 NOVEMBRE 2007 A.S.CALCIO FASANO – MATERA F.C.
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Calcio
Fasano ;
- lette le controdeduzioni del Matera F.C.;
- rilevato che la A.S. Calcio Fasano deduce, a sostegno del reclamo, che il calciatore Ancora
Cristiano non aveva titolo a partecipare alla gara di cui all’oggetto per la sua irregolare
posizione ai fini del tesseramento, essendo stata la richiesta di trasferimento dall’originaria
loro squadra di appartenenza ( Polisportiva F.C.Lavello) sottoscritta, in data 27 ottobre
2007 dal Sig. Gerardi Vito il quale aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Presidente della Polisportiva F.C. Lavello in data antecedente, e precisamente il 23 ottobre
2007;
- rilevato che la società reclamante chiede infliggersi alla Matera F.C. la punizione sportiva
della perdita della gara per essere stata la richiesta di trasferimento del suindicato calciatore
sottoscritta da soggetto non legittimato;;
- ritenuto che, ai sensi dell’art. 37, 1° comma, delle NOIF, ogni variazione relativa al
tesseramento dei Dirigenti, da comunicarsi agli organi competenti entro venti giorni dal suo
verificarsi, ha, agli effetti federali, efficacia a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione;
- rilevato che la comunicazione del Signor Gerardi Vito, avente ad oggetto le proprie
dimissioni dalla carica di Presidente della Polisportiva F.C. Lavello, è stata ricevuta dal
competente Comitato in data 5 novembre 2007, prot. N.004180, in data, cioè, successiva
allo svolgimento della gara;
- ritenuto pertanto che il calciatore Ancora Cristiano aveva pieno titolo a partecipare alla gara
di cui all’oggetto;
PQM
Delibera:
4) di respingere il reclamo;
5) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
A.S. Calcio Fasano – Matera F.C. 0-2;
6) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DELL’ 11 NOVEMBRE 2007 A.S.CALCIO FASANO – MATERA F.C."