COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28 OTTOBRE 2007 POMIGLIANO CALCIO – S.FELICE NORMANNA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28 OTTOBRE 2007 POMIGLIANO CALCIO – S.FELICE NORMANNA Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.41 del 31102007 ; - Rilevato che la società A.S.D.San Felice Normanna non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 5 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1. di dichiarare inammissibile il reclamo;; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Pomigliano – San Felice Normanna 3-3 3. di addebitare sul conto della società reclamante la tassa di reclamo.
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