COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007 N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 16/12/2007 IMPERIA – ALESSANDRIA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007
N°55 del 05/12/2007
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 16/12/2007 IMPERIA - ALESSANDRIA
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Imperia entro il tempo regolamentare di attesa;
- Visti gli art.17 del CGS e 53 delle NOIF
P.Q.M.
Delibera:
1. di comminare alla società Imperia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000 quale seconda rinuncia.