COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 16/01/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/12/2007 LAVELLO – FRANCAVILLA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 16/01/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/12/2007 LAVELLO - FRANCAVILLA Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 57 del 12/12/2007; - Rilevato che la società Lavello non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 5 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1. di dichiarare inammissibile il reclamo;; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: LAVELLO – FRANCAVILLA 0-0 3. di addebitare sul conto della società Lavello la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it