COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 16/01/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 16/12/2007 DERTHONA – SANREMESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 16/01/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 16/12/2007 DERTHONA - SANREMESE Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 60 del 19/12/2007; - Rilevato che le motivazioni del reclamo, regolarmente preannunciato, sono state trasmesse dalla società Sanremese a questo Giudice Sportivo in data 20/12/2007, cioè oltre il termine previsto dall’art.29, comma 3, lett.b) del CGS; P.Q.M. Delibera: 4. di dichiarare inammissibile il reclamo;; 5. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: DERTHONA – SANREMESE 5-0 6. di addebitare sul conto della società U.S. Sanremese la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it