COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 16/01/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 16/12/2007 DERTHONA – SANREMESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 16/01/2008
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 16/12/2007 DERTHONA - SANREMESE
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 60 del 19/12/2007;
- Rilevato che le motivazioni del reclamo, regolarmente preannunciato, sono state trasmesse dalla società Sanremese a questo Giudice Sportivo in data 20/12/2007, cioè oltre il termine previsto dall’art.29, comma 3, lett.b) del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
4. di dichiarare inammissibile il reclamo;;
5. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: DERTHONA – SANREMESE 5-0
6. di addebitare sul conto della società U.S. Sanremese la tassa di reclamo.