COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 26/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 14 DICEMBRE 2008 “PONTEVECCHIO” – “ARRONE”
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 26/02/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
Gara del 14 DICEMBRE 2008 "PONTEVECCHIO" - "ARRONE"
Il Giudice Sportivo
- visti gli atti e la relazione fatta pervenire dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice
osserva:
Nel supplemento di referto relativo alla gara di cui all'oggetto il Direttore di Gara, signor Marinelli
Livio, riferiva che al termine della gara, mentre stava facendo rientro nel proprio spogliatoio, una
persona, indebitamente presente nello spazio antistante, gli si era avvicinato con
atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose ed intimidatorie. La
stessa persona, dopo aver fatto il gesto di colpirlo con un pugno reiterando le espressioni
ingiuriose, lo aveva colpito con un calcio al basso ventre ("nei testicoli") producendogli intensa
sensazione dolorifica affievolitasi dopo circa cinque minuti. L'arbitro descriveva le caratteristiche
fisiche dell'aggressore e precisava che persone in quel momento presenti si erano rivolte a
quest'ultimo chiamandolo più volte "Presidente".
La relazione della Procura Federale, cui questo Giudice aveva rimesso gli atti per quanto di
competenza in ordine alla identificazione del responsabile, è stata consegnata allo scrivente in
data 23 febbraio 2009.
I fatti esposti nel supplemento di referto dal Direttore di gara e dal medesimo integralmente
confermati il 16 gennaio 2009 dinanzi al collaboratore della Procura Federale, hanno trovato
puntuale ed inequivoco riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di indagini dagli Assistenti
Arbitrali signori Lamoratta Maurizio e Argentieri Davide.
Il primo ha dichiarato di avere assistito personalmente all'episodio, precisando che questo si è
verificato anche in presenza di due Dirigenti del Pontevecchio da lui identificati, nelle fotografie
mostrategli dal collaboratore della Procura Federale, nei signori Rambostaia Giampaolo e
Bambagioni Carlo, rispettivamente Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Dirigente Addetto
all'Arbitro.
Il Lamoratta, in particolare:
- ha riferito che il Rambostaia, al quale le chiavi dello spogliatoio arbitrale erano state lasciate in
custodia all'inizio del secondo tempo, gliele aveva "riconsegnate" al termine della gara;
- ha descritto minuziosamente i fatti svoltisi immediatamente dopo, precisando che l'aggressore,
dopo avere tentato di colpire l'Arbitro con un pugno senza riuscire nell'intento per essere stato
trattenuto per le braccia dal Bambagioni, aveva sferrato un calcio che aveva attinto il Direttore
di Gara al basso ventre;
- ha individuato, senza dubbio alcuno, nella fotografia mostratagli nel corso delle indagini,
l'autore del fatto nel Presidente del Pontevecchio signor Monsignori Giovanni.
Il secondo Assistente ha dichiarato che, una volta fatto rientro nello spogliatoio, l'Arbitro gli
aveva riferito quanto era accaduto.
A fronte di risultanze così univoche e concordanti attendibilità alcuna può attribuirsi alle
dichiarazioni rese dal Bambagioni e dal Rambostaia i quali, con il malcelato intento di
proteggere l'aggressore, hanno riferito di essere giunti nell'area antistante gli spogliatoi quando
sia le squadre sia gli Ufficiali di Gara erano entrati nei locali loro destinati. Il Rambostaia, in
particolare, pur confermando di rivestire la qualifica di Dirigente addetto all'Arbitro e di avere
normalmente in custodia le chiavi dello spogliatoio arbitrale, addirittura ha dichiarato che,
proprio in occasione di quella gara, non aveva ricevuto in consegna tali chiavi e che ignorava da
chi fossero state consegnate agli Ufficiali di gara.
Resta da dire che il signor Monsignori Giovanni convocato dal collaboratore della Procura
Federale, non soltanto non si è presentato, ma non ha neppure addotto giustificazioni scritte o
telefoniche. Tale comportamento, se pure espressione di una legittima facoltà, appare tuttavia a
questo Giudice sintomatico della personalità del soggetto poco incline a rispettare le regole ed a
collaborare, come sarebbe suo preciso dovere - se non altro per la carica rivestita - con gli
organi della Giustizia Sportiva.
Il supplemento di referto arbitrale (cui va riconosciuta natura di atto avente fede privilegiata), le
dichiarazioni rese dall'Arbitro, le puntuali conferme dei suoi due Assistenti, il riconoscimento
fotografico dell'autore dell'aggressione da parte di tutti e tre gli Ufficiali di gara, il comportamento
tenuto dal Presidente della società nel corso delle indagini, sono tutti elementi che consentono
di affermare con assoluta certezza che il signor Monsignori Giovanni si è reso autore sia delle
ingiurie e delle minacce nei confronti del Direttore di gara, sia della violenza nei confronti di
quest'ultimo.
Si è in presenza di una condotta inqualificabile e di particolare gravità, che per un verso denota
assoluto disprezzo da parte del suo autore per i principi di lealtà, correttezza e probità alla base
di ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per altro verso appare del tutto
incompatibile con la carica rivestita dal soggetto stesso.
Tenuto conto delle modalità di tale condotta, della gravità delle ingiurie e delle minacce
profferite all'indirizzo dell'Arbitro e della particolare violenza esercitata nei confronti di
quest'ultimo, violenza potenzialmente idonea a cagionare seri danni alla incolumità fisica del
Direttore di gara;
letto l'articolo 19, comma 1°, lettere f) e h)
PQM
delibera
- di infliggere al Presidente del Pontevecchio, signor Monsignori Giovanni, le seguenti sanzioni:
-- squalifica fino al 26 febbraio 2010;
-- inibizione, fino alla suindicata data, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire
cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale
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