COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 26/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 14 DICEMBRE 2008 “PONTEVECCHIO” – “ARRONE”

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 26/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 14 DICEMBRE 2008 "PONTEVECCHIO" - "ARRONE" Il Giudice Sportivo - visti gli atti e la relazione fatta pervenire dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice osserva: Nel supplemento di referto relativo alla gara di cui all'oggetto il Direttore di Gara, signor Marinelli Livio, riferiva che al termine della gara, mentre stava facendo rientro nel proprio spogliatoio, una persona, indebitamente presente nello spazio antistante, gli si era avvicinato con atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose ed intimidatorie. La stessa persona, dopo aver fatto il gesto di colpirlo con un pugno reiterando le espressioni ingiuriose, lo aveva colpito con un calcio al basso ventre ("nei testicoli") producendogli intensa sensazione dolorifica affievolitasi dopo circa cinque minuti. L'arbitro descriveva le caratteristiche fisiche dell'aggressore e precisava che persone in quel momento presenti si erano rivolte a quest'ultimo chiamandolo più volte "Presidente". La relazione della Procura Federale, cui questo Giudice aveva rimesso gli atti per quanto di competenza in ordine alla identificazione del responsabile, è stata consegnata allo scrivente in data 23 febbraio 2009. I fatti esposti nel supplemento di referto dal Direttore di gara e dal medesimo integralmente confermati il 16 gennaio 2009 dinanzi al collaboratore della Procura Federale, hanno trovato puntuale ed inequivoco riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di indagini dagli Assistenti Arbitrali signori Lamoratta Maurizio e Argentieri Davide. Il primo ha dichiarato di avere assistito personalmente all'episodio, precisando che questo si è verificato anche in presenza di due Dirigenti del Pontevecchio da lui identificati, nelle fotografie mostrategli dal collaboratore della Procura Federale, nei signori Rambostaia Giampaolo e Bambagioni Carlo, rispettivamente Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Dirigente Addetto all'Arbitro. Il Lamoratta, in particolare: - ha riferito che il Rambostaia, al quale le chiavi dello spogliatoio arbitrale erano state lasciate in custodia all'inizio del secondo tempo, gliele aveva "riconsegnate" al termine della gara; - ha descritto minuziosamente i fatti svoltisi immediatamente dopo, precisando che l'aggressore, dopo avere tentato di colpire l'Arbitro con un pugno senza riuscire nell'intento per essere stato trattenuto per le braccia dal Bambagioni, aveva sferrato un calcio che aveva attinto il Direttore di Gara al basso ventre; - ha individuato, senza dubbio alcuno, nella fotografia mostratagli nel corso delle indagini, l'autore del fatto nel Presidente del Pontevecchio signor Monsignori Giovanni. Il secondo Assistente ha dichiarato che, una volta fatto rientro nello spogliatoio, l'Arbitro gli aveva riferito quanto era accaduto. A fronte di risultanze così univoche e concordanti attendibilità alcuna può attribuirsi alle dichiarazioni rese dal Bambagioni e dal Rambostaia i quali, con il malcelato intento di proteggere l'aggressore, hanno riferito di essere giunti nell'area antistante gli spogliatoi quando sia le squadre sia gli Ufficiali di Gara erano entrati nei locali loro destinati. Il Rambostaia, in particolare, pur confermando di rivestire la qualifica di Dirigente addetto all'Arbitro e di avere normalmente in custodia le chiavi dello spogliatoio arbitrale, addirittura ha dichiarato che, proprio in occasione di quella gara, non aveva ricevuto in consegna tali chiavi e che ignorava da chi fossero state consegnate agli Ufficiali di gara. Resta da dire che il signor Monsignori Giovanni convocato dal collaboratore della Procura Federale, non soltanto non si è presentato, ma non ha neppure addotto giustificazioni scritte o telefoniche. Tale comportamento, se pure espressione di una legittima facoltà, appare tuttavia a questo Giudice sintomatico della personalità del soggetto poco incline a rispettare le regole ed a collaborare, come sarebbe suo preciso dovere - se non altro per la carica rivestita - con gli organi della Giustizia Sportiva. Il supplemento di referto arbitrale (cui va riconosciuta natura di atto avente fede privilegiata), le dichiarazioni rese dall'Arbitro, le puntuali conferme dei suoi due Assistenti, il riconoscimento fotografico dell'autore dell'aggressione da parte di tutti e tre gli Ufficiali di gara, il comportamento tenuto dal Presidente della società nel corso delle indagini, sono tutti elementi che consentono di affermare con assoluta certezza che il signor Monsignori Giovanni si è reso autore sia delle ingiurie e delle minacce nei confronti del Direttore di gara, sia della violenza nei confronti di quest'ultimo. Si è in presenza di una condotta inqualificabile e di particolare gravità, che per un verso denota assoluto disprezzo da parte del suo autore per i principi di lealtà, correttezza e probità alla base di ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per altro verso appare del tutto incompatibile con la carica rivestita dal soggetto stesso. Tenuto conto delle modalità di tale condotta, della gravità delle ingiurie e delle minacce profferite all'indirizzo dell'Arbitro e della particolare violenza esercitata nei confronti di quest'ultimo, violenza potenzialmente idonea a cagionare seri danni alla incolumità fisica del Direttore di gara; letto l'articolo 19, comma 1°, lettere f) e h) PQM delibera - di infliggere al Presidente del Pontevecchio, signor Monsignori Giovanni, le seguenti sanzioni: -- squalifica fino al 26 febbraio 2010; -- inibizione, fino alla suindicata data, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale
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