COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25 GENNAIO 2009 UNIONE SPORTIVA BITONTO – F.C. MATERA S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 25 GENNAIO 2009 UNIONE SPORTIVA BITONTO - F.C. MATERA S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "F.C. MATERA
S.r.l.";
osserva:
la "F.C. MATERA S.r.l." chiede che alla "UNIONE SPORTIVA BITONTO" sia inflitta la sanzione
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell'art. 17, 1° comma, C.G.S..
A sostegno del reclamo la "F.C. MATERA S.r.l.",
premesso che
al 37° minuto del 2° tempo, dopo la realizzazione di una rete su calcio di rigore da parte della
propria squadra, il calciatore di riserva Giglio Clemente era stato espulso dall'arbitro per essere
penetrato sul terreno di gioco allo scopo di manifestare la propria esultanza unitamente
all'autore della rete;
deduce:
- che immediatamente dopo numerosi sostenitori della società ospitante erano penetrati sul
terreno di gioco ed avevano iniziato ad "aggredire e picchiare selvaggiamente i tesserati" della
società reclamante ivi presenti;
- che l'azione violenta era durata circa cinque minuti e ne avevano subito conseguenze
numerosi calciatori della società ospite tra cui i numeri 12, 15 e 16.
L'episodio, a giudizio della reclamante, aveva determinato una palese alterazione nello
svolgimento della gara influendo sul suo regolare svolgimento. Lo stesso direttore di gara,
nell'assegnare alla squadra avversaria una rete assolutamente inesistente al 50° minuto del 2°
tempo, aveva riferito ad alcuni calciatori di essere stato costretto ad assegnare il goal altrimenti
non si sarebbe usciti vivi dal campo.
Il reclamo della "F.C. MATERA S.r.l." è infondato.
Va in via preliminare osservato, in ordine ai dedotti comportamenti selvaggiamenti violenti tenuti
da parte dei sostenitori della "UNIONE SPORTIVA BITONTO" nei confronti dei tesserati della
società reclamante, che gli stessi non sono stati rilevati dal direttore di gara.
Nel referto, infatti, si fa cenno della circostanza che:
- dopo la realizzazione della rete da parte della squadra ospite, alcuni sostenitori della squadra
ospitante avevano scavalcato la rete di recinzione ed erano entrati sul terreno di gioco per
"intimorire" i componenti della panchina della "F.C. MATERA S.r.l.", senza peraltro riuscire nel
loro intento in quanto prontamente bloccati dalle forze dell'ordine;
- dai cancelli posti a fianco della tribuna centrale erano entrati alcuni altri sostenitori che
avevano rallentato l'ingresso negli spogliatoi del calciatore sostituito De Santo Luigi;
- la situazione si era ristabilita in un arco di tempo di cinque minuti.
Come appare evidente, della selvaggia aggressione ai tesserati della squadra ospite non vi è
cenno alcuno nel referto. La natura di atto avente fede privilegiata da riconoscersi al detto
documento non consente in alcun modo di dare ingresso a fatti, comportamenti, illazioni o
argomentazioni in contrasto assoluto con le risultanze del documento stesso.
Nè rilevanza alcuna, al fine che ne occupa, può attribuirsi ai referti stilati dai sanitari
dell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera dopo circa due ore e mezza dal termine della
gara, referti riguardanti i calciatori Marsico, Gatti e Giglio, nonchè tale Parabita Christian.
I sanitari danno atto, quanto al Gatti ed al Giglio, di riferite sensazioni dolorifiche e, per quanto
concerne il Marsico della presenza di un edema sulla fronte. Trattasi, come appare evidente, di
elementi assolutamente privi di rilevanza probatoria, in quanto per un verso fondati su
affermazioni rese dai medesimi calciatori, non suffragate da elementi obiettivi ed in palese
contrasto con l'asserita "violenta e selvaggia" aggressione portata a termine ai loro danni con
"colpi, calci e pugni"; per altro verso (vedi edema) pienamente compatibili con contrasti di gioco
verificatisi nel corso della gara. Commento alcuno, poi, merita la posizione del Parabita, di cui
non riesce a comprendersi la presenza nel recinto di gioco posto che trattasi di soggetto nè
autorizzato, nè presente in distinta.
Ritiene lo scrivente di dovere, infine, precisare che il comportamento del calciatore Giglio
(appartenente alla squadra ospite), autore di quei gesti inqualificabili descritti nel comunicato
ufficiale n. 92 del 28 gennaio 2009, e quello del suo compagno De Santo, sono stati causa
esclusiva e determinante della reazione dei sostenitori della società ospitante.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il proposto reclamo deve essere respinto con la
conseguente convalida del risultato della gara.
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo proposto dalla "F.C. MATERA S.r.l.";
2) di convalidare il risultato della gara "UNIONE SPORTIVA BITONTO" - "F.C. MATERA S.r.l."
conclusasi con il punteggio: 2-1;
3) di addebitare sul conto della "F.C. MATERA S.r.l." la tassa di reclamo.
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