COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25 GENNAIO 2009 RECANATESE S.S.D. – CENTOBUCHI CALCIO S.R.L .
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 25 GENNAIO 2009 RECANATESE S.S.D. - CENTOBUCHI CALCIO S.R.L .
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla CENTOBUCHI
CALCIO S.R.L.
osserva:
- il reclamo è inammissibile per non essere stata copia della dichiarazione e dei motivi del
reclamo stesso inviata alla controparte così come tassativamente prescritto dall'art. 33, 5°
comma, C.G.S..
P.Q.M.
1) dichiara il reclamo inammissibile;
2) convalida il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: 3 - 0;
3) dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la tassa di reclamo.
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