COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 17/09/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 7 SETTEMBRE 2008 SANDONA’ – VIRTUS VECOMP VERONA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 17/09/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 7 SETTEMBRE 2008 SANDONA’ – VIRTUS VECOMP VERONA Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°21 del 10 settembre 2008 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla USD Virtus Vecomp Verona con il quale si richiede la “verifica” della posizione dei calciatori Chiaverini Alessio (20-07-1984), Parro Andrea (04-01-1989), ed Eusebi Andrea (13-07- 1988), tutti tesserati per la Società Sandonà 1922. - Si rileva , in via preliminare, che il presente reclamo è stato redatto senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica; - Pertanto, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del CGS deve essere dichiarato inammissibile; - Ritiene, questo Giudice Sportivo di dover comunque rilevare che, dalla nota del 1292008 dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale che i suddetti calciatori risultano tutti tesserati per la A.C. Sandonà a far data dal 6 settembre 2008 e che i medesimi, pertanto, hanno preso parte a pieno titolo alla gara di cui in oggetto; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sandonà – Virus Vecomp 1-1; 3) di addebitare sul conto della Società Virus Vecomp Verona la tassa di reclamo.
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