COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14 SETTEMBRE 2008 SESTRI LEVANTE – CUNEO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14 SETTEMBRE 2008 SESTRI LEVANTE - CUNEO Il Giudice Sportivo, - Letto il reclamo della U.S. Sestri Levante fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con cui si deduce l’irregolare posizione del calciatore Magno Vincenzo (tesserato AC Cuneo); OSSERVA Il reclamo è fondato e va accolto. E’ risultato infatti che il calciatore Magno Vincenzo alla data del 14/09/2008 non risultava tesserato per la AC Cuneo come risulta da notificazione dell’Ufficio Tesseramento in data 22/09/2008; Il predetto calciatore, in regime di svincolo per decadenza di tesseramento, era stato a titolo definitivo acquisito dalla società Lottogiaveno. Successivamente, la medesima società lo aveva trasferito nuovamente a titolo definitivo alla società Cuneo in tal modo violando il disposto di cui al 2° comma, dell’art.100 delle NOIF. La irregolare accertata posizione del calciatore, comporta , ai sensi dell’art.17, comma 5, lett.a) del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara; P.Q.M. 1) In accoglimento del proposto reclamo, infligge alla società Cuneo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0
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