COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 ATLETICO TRIVENTO – RENATO CURI ANGOLANA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008
GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 ATLETICO TRIVENTO – RENATO CURI ANGOLANA
Il Giudice Sportivo,
- Visti gli atti relativi alla gara di cui in oggetto;
- Rilevato che, con comunicazione in data 26/09/2008, il Comitato Interregionale ha
disposto l’annullamento della gara non avendo la Atletico Trivento reperito altra struttura
in luogo del proprio impianto non ancora adeguato alla vigente regolamentazione;
- Rilevato che la società Atletico Trivento aveva tempestivamente provveduto ad ottenere
la disponibilità, per il 28/09/2008, di altro impianto e precisamente del campo di calcio “Le
Piave” sito in Isernia;
- Rilevato che la società Renato Curi Angolana aveva manifestata la propria adesione a
che la gara si fosse disputata presso il detto impianto;
- Rilevato che la Prefettura di Isernia in considerazione della concomitanza di numerose
altre manifestazioni richiedenti l’impiego massiccio delle Forze dell’Ordine, aveva
disposto il divieto di disputa dell’incontro presso lo stadio “Le Piane” per la impossibilità di
assicurare un adeguato servizio di Ordine Pubblico;
- Rilevato che detto provvedimento è stato notificato alla Atletico Trivento alle ore 15,00
del 25/09/2008;
- Ritenuto che il provvedimento della Prefettura di Isernia fa riferimento a circostanze
obbiettivamente non conosciute dalla Altletico Triveneto;
- Ritenuto che le circostanze di fatto, (concomitanza di altre manifestazioni ed
impossibilità di assicurare adeguato servizio d’ordine), poste a fondamento del
provvedimento del Prefetto di Isernia, non erano in alcun modo prevedibili dalla società,
atteso il brevissimo lasso di tempo a disposizione dell’Atletico Triveneto per trovare
soluzioni alternative;
- Ritenuto, pertanto, che la gara non si è disputata a causa di un evento che costituisce
ipotesi di forza maggiore, consistente nell’ordinanza del Prefetto e, pochissimi giorni
prima della gara, ha vietato la utilizzabilità del campo di Isernia;
- Letti gli artt. 55 e56 delle NOIF
PQM
Dispone che la gara di cui all’oggetto venga recuperata con le modalità fissate dal Comitato
Interregionale.