COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 MASSESE – SPORTING LUCCHESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 01/10/2008 GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 MASSESE – SPORTING LUCCHESE Il Giudice Sportivo, letti gli atti: - Rilevato che la società Massese priva di campo di gioco all’atto dell’iscrizione al Campionato 2008/2009 e già in precedenza autorizzata eccezionalmente all’utilizzo di campo alternativo , non ha ottemperato alla richiesta tempestivamente inoltrata dal Comitato Interregionale di indicare un campo definitivo da gioco nel quale disputare le gare in calendario; - Ritenuto che la società Massese non avendo in alcun modo dato seguito alla richiesta di cui sopra, deve considerarsi rinunciataria alla gara con le conseguenti sanzioni previste dall’art 53 NOIF e dal C.U. n° 1 del 172008; PQM Delibera: 1) di infliggere alla società Massese, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di € 1000 quale prima rinuncia.
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