COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 19/11/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26 OTTOBRE 2008 U.S. PONTEDERA – U.S. FORCOLI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 19/11/2008
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 26 OTTOBRE 2008 U.S. PONTEDERA – U.S. FORCOLI
Il Giudice Sportivo,
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.
Pontedera 1312;
OSSERVA
A sostegno del reclamo si deduce che il Direttore di gara:
- Nel corso del primo tempo aveva ammonito il calciatore n°5 della U.S. Forcoli, Signor
Piccolini Emiliano, ma aveva indicato nel referto, come destinatario del provvedimento
disciplinare un numero corrispondente ad un calciatore diverso;
- Nel corso del secondo tempo aveva nuovamente ammonito il Piccolini senza però
espellerlo a causa dell’errore in cui era in precedenza incorso;
La società reclamante chiede, pertanto, che la gara di cui all’oggetto, viziata da errore tecnico
dell’Arbitro, sia ripetuta;
Il Reclamo è infondato e va respinto
A prescindere dalla estrema genericità dei motivi di reclamo, con i quali non si precisa né in
quale minuto del primo tempo sarebbe stato ammonito il Piccolini, né l’ identità del calciatore
erroneamente ammonito in luogo di questi, va rilevato che il referto del Direttore di gara,
integralmente confermato nel supplemento di rapporto sollecitato da questo Giudice Sportivo,
non lascia adito a dubbio alcuno. Risulta in modo univoco da detti documenti che nel corso del
primo tempo furono ammoniti, della U.S. Forcoli, esclusivamente i calciatori n° 11 (Marroncini) e
n° 8 ( Moriani) e che il Piccolini fui ammonito soltanto al penultimo minuto del secondo tempo.
La natura di atto avente fede privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale ( confermato,
ripetesi, punto per punto nel supplemento) non consente in alcun modo di dare ingresso ad
argomentazioni che, oltre la loro estrema genericità, sono risultate anche del tutto sfornite di
valido ed oggettivo supporto probatorio;
P.Q.M.
Delibera:
1) Di respingere il reclamo proposto dalla U.S. Pontedera 1912 e, conseguentemente di
addebitare sul conto della stessa la tassa di reclamo;
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Pontedera – Forcoli
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