COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 26/11/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14/09/2008 MOBILIERI PONSACCO CALCIO – FORCOLI, CONCLUSASI CON IL PUNTEGGIO DI 1-1
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 26/11/2008
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 14/09/2008 MOBILIERI PONSACCO CALCIO – FORCOLI, CONCLUSASI CON IL
PUNTEGGIO DI 1-1
Il Giudice Sportivo, letti gli atti,
osserva:
nel referto relativo alla gara di cui all'oggetto l'Arbitro riferisce che al 32° minuto del secondo
tempo, a gioco fermo, aveva notato che un calciatore di riserva della FORCOLI, fino a pochi istanti
prima intento a svolgere esercizi di riscaldamento sotto la tribuna occupata dai tifosi della
MOBILIERI PONSACCO CALCIO, era disteso a terra dolorante. Avvicinatosi, aveva constatato:
- che il calciatore aveva un taglio al centro della fronte e lamentava forte dolore alla testa;
- che accanto al corpo del medesimo si trovava un rotolo di nastro adesivo (di quelli utilizzati
normalmente per chiudere i pacchi) della lunghezza di 5-6 cm., rotolo immediatamente
ritirato dalla Forza Pubblica;
- che il calciatore, abbandonando il recinto di gioco in barella con l’aiuto degli infermieri, a
fine gara si trovava, ancora sdraiato, all’interno dello spogliatoio ed accusava forte dolore.
Il Giudice Sportivo, in data 16 settembre 2008, trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla
gara affinchè fossero accertate la identità del calciatore, le sue condizioni di salute e la entità del
danno dal medesimo riportato.
Il Procuratore Federale, con nota del 6 ottobre 2008, delegava i propri collaboratori Avv. Carlo
Alberto Antongiovanni e dr. Steno Nencini per l'espletamento degli opportuni accertamenti.
Con nota del 10 novembre 2008 il Vice Procuratore Federale ha trasmesso a questo Giudice la
relazione conclusiva degli accertamenti corredata di dodici allegati.
Rileva il Giudice Sportivo che gli accertamenti eseguiti consentono di ricostruire in termini precisi
l'episodio nel quale è rimasto coinvolto il calciatore del FORCOLI, identificato nella persona del n.
17 signor Brogi Michele.
Ed invero, dalle dichiarazioni del Brogi, puntualmente confermate dal Dirigente Accompagnatore
del FORCOLI signor Corradetti Giorgio, è risultato in modo assolutamente univoco:
- che il calciatore, nel mentre era intento a svolgere esercizi di riscaldamento nelle immediate
vicinanze della rete di recinzione a ridosso della quale si trovavano i tifosi della MOBILIERI
PONSACCO CALCIO, era stato colpito alla fronte da un oggetto ed era caduto a terra
dolorante;
- che l’Arbitro aveva constatato le sue condizioni sia nell’immediatezza del fatto, sia dopo la
conclusione della gara;
- che il settore da cui era stato lanciato l’oggetto era occupato esclusivamente dai tifosi della
squadra ospitante;
- che questi ultimi, già durante la fase iniziale degli esercizi di riscaldamento, avevano
lanciato sputi all’indirizzo del Brogi e dei colleghi che si trovavano in sua compagnia, ed
avevano rivolto ai medesimi ingiurie di ogni genere.
Le dichiarazioni come innanzi rese trovano obiettivi elementi di riscontro:
- nel rinvenimento, da parte dell’Arbitro, nella immediatezza del fatto, dell’oggetto che aveva
colpito il calciatore, oggetto ben visibile nella foto allegata sub 12;
- nel referto medico dell’Ospedale Santa Maria Maddalena, presso il quale il calciatore si era
recato alle ore 19,54 del 14 settembre. I sanitari riscontravano al Brogi “trauma contusivo
alla regione frontale con escoriazioni” ed emettevano una prognosi di tre giorni s.c..
Ciò detto, va rilevato che l'episodio di cui è rimasto vittima il Brogi rientra nella previsione di cui alla
seconda parte del 1° comma dell'art. 17 del C.G.S., trattandosi di fatto, imputabile a sostenitori
della società ospitante, che - pur non avendo influito sul regolare svolgimento della gara in quanto
non ne ha alterato in misura apprezzabile l'iter fisiologico, nè ne ha sovvertito le caratteristiche
essenziali, sì da provocare insanabili squilibri tra le compagini interessate - ha comportato
alterazione al potenziale atletico della FORCOLI.
Con le conseguenze di cui al succitato art. 17 che non possono che essere quelle della sanzione
(minima) della penalizzazione di punti in classifica in misura pari a quelli conquistati al termine
della gara: uno, nel caso in esame.
Vale la pena di precisare che non può individuarsi la sanzione da infliggersi in quella riconosciuta
dall'art. 17 ultima parte del comma 1° C.G.S. (ipotesi lieve): il fatto non riveste certamente le
caratteristiche della "particolare tenuità" richiesta dalla succitata norma e la non straordinaria
gravità dell'accaduto giustifica esclusivamente la penalizzazione nei soli punti conquistati al
termine della gara .
P.Q.M.
- convalida il risultato 1-1 conseguito sul campo dalle squadre MOBILIERI PONSACCO
CALCIO – FORCOLI;
- infligge alla MOBILIERI PONSACCO CALCIO la sanzione sportiva della penalizzazione di
punti uno in classifica;
- dispone che la presente decisione sia trasmessa alla Procura Federale.
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