COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG.IUSO LORENZO E DELLA SOC.CALCIO VASTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.25, COMMA 2, CGS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG.IUSO LORENZO E DELLA SOC.CALCIO VASTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.25, COMMA 2, CGS Con nota del 8/6/02, il Collegio arbitrale presso la L.N.D. ha deferito a questa Commissione il sig. Lorenzo Iuso e la soc.Calcio Vasto in applicazione dell’art.42 del regolamento della LND, per aver sottoscritto un contratto con un pagamento inferiore alle quattro rate visto che la stessa società si era obbligata a corrispondere un compenso annuale lordo di £.7.000.000, in qualità di allenatore, da pagarsi in sette rate. Con racc, rr. Del 7/8/02, veniva contestato ai soggetti deferiti la violazione della normativa federale rendendo noto che la discussione del deferimento sarebbe avvenuta nella udienza del 7/10/02 con termine fino al 2/10/02 per la presentazione di memorie difensive e per chiedere di essere sentiti personalmente. La sola soc.Calcio Vasto faceva pervenire deduzioni con le quali, nel far rilevare l’inadempimento dello Iuso per aver allenato altra società nel periodo di vigenza del contratto chiedeva la revoca dei pagamenti effettuati in favore dello stesso, l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e la sua condanna al risarcimento dei danni. La stessa società, pur avendo chiesto di essere sentita, non compariva alla udienza di discussione. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti appare evidente sia perché risulta documentalmente agli atti della procedura vertita dinanzi al Collegio arbitrale sia perché il fatto che ne è a fondamento è stato praticamente ammesso dalle parti. Risultando, così, violata la norma di cui all’art.42 del regolamento LND e, conseguentemente, quella di cui all’art.1 C,G.S. appare equo a questa Commissione infliggere la sanzione della squalifica fino al 13 novembre 2002 allo Iuso e di Euro 250,00 alla Soc. Calcio Vasto. E’ solo il caso di rammentare alla soc. deferita che le domande proposte a questa Commissione andavano avanzate a ben diversa Autorità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. Lorenzo IUSO la sanzione della squalifica fino al 13 novembre 2002 ed alla SOC. CALCIO VASTO quella di Euro 250,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della FIGC
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