COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELL ‘A.F.Q ADRIANO DE REMIGIS PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 CGS E DELLA A.S. COLLE M.P.98 PER VIOLAZIONE DELL’ART.2, COMMI 3 E 4, CGS E DELL’ART. 65 DELLE N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELL ‘A.F.Q ADRIANO DE REMIGIS PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 CGS E DELLA A.S. COLLE M.P.98 PER VIOLAZIONE DELL’ART.2, COMMI 3 E 4, CGS E DELL’ART. 65 DELLE N.O.I.F. A seguito di deferimento del 29/4/02 del Procuratore Federale della F.I.G.C. venivano contestate al sig. De Remigis ed alla A.S.Colle M.P.98, quest’ultima per responsabilità oggettiva e/o presunta, le violazioni in epigrafe per aver il primo interferito nella redazione del rapporto dell’arbitro della gara COLLE M.P.98/COLLEDARA disputata il 10/11/01 per il Campionato di II categoria. Il De Remigis faceva pervenire deduzioni a difesa a mezzo delle quali negava con fermezza ogni addebito , precisando di non essere mai entrato nello spogliatoio dell’arbitro della gara in questione. Essendo emerse nel corso del dibattimento delle lacune nelle indagini, questa Commissione ne disponeva un supplemento, all’esito del quale il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’inibizione per mesi sei al signor De Remigis e l’ammenda di euro 100 alla società. Osserva la Commissione che il signor Adriano De Remigis e la A.S. COLLE M.P.98 debbono essere prosciolti da ogni addebito. Nel corso del supplemento di indagine disposto da questa Commissione, infatti, il direttore di gara è stato messo a confronto con il sig. De Remigis e, nella circostanza, ha testualmente affermato con la massima sicurezza di non averlo mai visto in vita sua. Da ciò deriva, conseguentemente, anche la mancanza di responsabilità della A.S.COLLE M.P.98 Va da ultimo osservato che il signor Giovanni Scuteri, presidente della A.S. COLLE M.P.98, pur convocato per essere sottoposto ad analogo confronto con l’arbitro della gara in questione, non si è presentato senza addurre un giustificato motivo. Per tale comportamento ritiene questa Commissione di dover rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. della F.I.G.C. – L.N.D. per i provvedimenti di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere da ogni addebito il signor De Remigis Adriano e la A.S.COLLE M.P.98 e di rimettere gli atti al Presidente della C.R.A. della F.I.G.C.-L.N.D. per i provvedimenti di competenza nei confronti del sig. Giovanni SCUTERI. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito agli interessati ed alla Procura Federale.
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