COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG.ANTONIO RICCA, PRESIDENTE DELLA A.S. FRANCAVILLA CALCIO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT.3, COMMA 1 E 3 COMMA 2 CGS A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC-LND

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG.ANTONIO RICCA, PRESIDENTE DELLA A.S. FRANCAVILLA CALCIO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT.3, COMMA 1 E 3 COMMA 2 CGS A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC-LND Con nota del 5/4/03, il Presidente della CRA della FIGC-LND ha deferito a questa Commissione il sig. Antonio Ricca, Presidente della A.S.Francavilla e quest’ultima società per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe per aver il Ricca espresso giudizi lesivi di organi dell’AIA nel corso di una intervista rilasciata ad una emittente televisiva il 23/3/03 e di altra rilasciata ad un giornale della Regione in data 25/3/03. All’uopo, allegata video cassetta e copia dell’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” A seguito di deferimento, venivano contestate al Ricca ed alla società le violazioni stesse con nota del 28/4/03, regolarmente notificata, e, nel contempo, veniva loro comunicata la data della fissazione della udienza di discussione per il giorno 26/5/03 con termine per memorie e per la richiesta di audizione. I soggetti deferiti non comparivano ma facevano pervenire scritti difensivi con i quali, in ordine all’intervista rilasciata il 23/3/03, precisavano che l’eSPressione contestata non poteva considerarsi lesiva in quanto era un semplice sfogo del “dopo-partita” che non metteva in dubbio la buona fede degli arbitri e dei designatari. Quanto, invece, alla intervista rilasciata ad un giornale il 25/3/03, la relativa contestazione doveva ritenersi inammissibile in quanto assolutamente generica e, quindi, tale da porre il soggetto nella impossibilità di difendersi. Osserva la Commissione che la responsabilità del Ricca e della soc.Francavilla appaiono pienamente provate. Premesso che la contestazione relativa all’intervista rilasciata ad un quotidiano regionale in data 25/3/03 ha per oggetto lo stesso contenuto, avendo il quotidiano riportato il commento del Ricca sulla gara Angolana/Francavilla ad una emittente televisiva in data 23/3/03, deve ritenersi che questi abbia potuto legittimamente esercitare il suo diritto di difesa sia per l’uno che per l’altro episodio. Ora, non può dubitarsi che le espressioni usate dal Ricca vadano al di là dell’esercizio del normale diritto di critica potendosi nelle stesse ravvisare una idoneità lesiva della reputazione di Organi dell’AIA e, quindi, una violazione della norma contestata. Appare, pertanto, equo a questa Commissione comminare al Ricca la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno della FIGC per mesi due. Allo stesso modo, deve essere ritenuta oggettivamente responsabile la soc.Francavilla della violazione ascritta al suo dirigente e si ritiene equa la sanzione dell’ammenda di euro 310,00 da irrogare alla stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. Antonio Ricca la sanzione della inibizione per mesi due ed alla A.S.Francavilla l’ammenda di euro 310,00
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