COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 23/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it COPPA REGIONE CALCIO A 11 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/10/2003 MONTUPOLI – VAL DI FORO MIGLIANICO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 23/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it COPPA REGIONE CALCIO A 11 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/10/2003 MONTUPOLI - VAL DI FORO MIGLIANICO Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che la gara in epigrafe, mentre era sul risultato di 2 reti a 1 a favore del Montupoli, veniva sospesa al 40° del 2° tempo per sopravvenuta rissa fra i calciatori di entrambe le squadre; - rilevato in particolare, che al 40° del 2° tempo il calciatore Turtù Massimiliano (Val di F.)colpiva con un pugno al volto, a gioco fermo il calciatore Di Pentima Raffaello (Montupoli) il quale reagiva colpendo a sua volta con un pugno al volto il predetto avversario; mentre il calciatore Di Pentima abbandonava il terreno di gioco per dirigersi verso gli spogliatoi, veniva colpito dal calciatore Rapino Vittorio (Val di Foro M.) con un violento calcio alle gambe per cui cadeva per terra; quest'ultimo, a sua volta, veniva colpito da altri calciato ri del Montupoli non potuti identificare dall'arbitro, nel mentre cal- ciatori del Val di Foro intervenuti colpivano ulteriormente il suddet- to calciatore Di Pentima, venendosi così a creare una rissa che vedeva coinvolti tutti i calciatori delle due squadre per circa 2 minuti, in conseguenza della quale l'arbitro si vedeva costretto a sospendere l'in contro, malgrado il comportamento positivo dei capitani e dirigenti delle squadre e la normalizzazione della situazione anche per l'interven to dei C.C.; - considerato che la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi a carico dei calciatori delle due squadre in gara; -visti gli articoli 64 N.O.I.F. e 12 e segg. C.G.S.; DELIBERA - di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della per- dita della gara con il risultato di 0 a 3; - di escludere le stesse Società dall'ulteriore partecipazione alla Coppa Abruzzo; - di comminare alle stesse Società l'ammenda di Euro 250,00 ciascuna; - di squalificare i sottoelencati calciatori: .Turtù Massimiliano (Val di Foro) fino al 30.11.2003; .Di Pentima Raffaello (Montupoli) fino al 12.11.2003; .Rapino Vittorio (Val di Foro) fino al 12.11.2003
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