COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/11/2003 FOSSACESIA 90 – TORREBRUNA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/11/2003 FOSSACESIA 90 - TORREBRUNA Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - al 37° del 2° tempo, dopo che era stata realizzata una rete da parte di un calciatore della Società Torrebruna e dopo che lo stesso aveva manifestato in modo corretto la sua esultanza, da un cancello, control lato in precedenza dall'arbitro e risultato chiuso con un lucchetto, si portava sul terreno di gioco un sostenitore della Società Fossacesia 90, che peraltro indossava la tuta di detta Società, il quale, raggiunto l'autore della rete lo colpiva con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra battendo violentemente il capo; Quest'ultimo poco dopo riusciva ad alzarsi senza l'intervento di altri. Dallo stesso cancello successivamente, facevano ingresso sul terreno di gioco altri tre sostenitori della Società locale, i quali in un pri mo momento minacciavano pesantemente l'arbitro, quindi minacciavano di botte altri calciatori della Società Torrebruna. A questo punto l'arbi tro, anche interpellando i dirigenti locali, si adoperava di ripristina re le condizioni di normalità per il proseguo della gara, ma dopo circa otto dieci minuti si rendeva conto di non esserci riuscito ed allo sco po di garantire l'incolumità propria e dei tesserati ospiti, tenuta pre sente anche l'assenza di Forza Pubblica, che peraltro, interveniva, su richiesta dei dirigenti locali dopo circa venti minuti, decideva di sospendere definitivamente la gara; - considerato che la situazione creatasi appariva pregiudizievole della incolumità dell'arbitro e dei tesserati ospiti e tale da non consenti re allo stesso direttore di gara di dirigere l'incontro in piena indipendenza di giudizio e che quindi la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi a carico della Società Fossacesia 90; - visti gli art. 64 NOIF e 12 e segg. C.G.S. DELIBERA - di infliggere alla Società Fossacesia 90 la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato: Fossacesia 90 0 Torrebruna 3 - di comminare a carico della Società Fossacesia 90 l'ammenda di Euro 260,00.
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