COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. OSTERIA DEI MIRACOLI DI CASALBORDINO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE; AMMENDA DI EURO 104,00; SQUALIFICA PER DUE GARE AI CALCIATORI SANTINI NICOLA E DI BIASE ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA OSTERIA DEI MIRACOLI/A.C. PUNTO CASA IMMOBILIARE VASTO DA DISPUTARE IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.7 DEL 30/10/03. COMITATO LOCALE F.I.G.C. DI VASTO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Seconda categoria
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL G.S. OSTERIA DEI MIRACOLI DI CASALBORDINO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE; AMMENDA DI EURO 104,00; SQUALIFICA PER DUE GARE AI CALCIATORI SANTINI NICOLA E DI BIASE ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA OSTERIA DEI MIRACOLI/A.C. PUNTO CASA IMMOBILIARE VASTO DA DISPUTARE IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.7 DEL 30/10/03. COMITATO LOCALE F.I.G.C. DI VASTO.
Con appello ritualmente proposto, il G.S. Osteria dei Miracoli ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito della mancata disputa della gara conseguente al rifiuto dei dirigenti e calciatori della squadra ospitante di presentare all’arbitro una distinta priva del nominativo della calciatrice Carlitti Nicoletta nei cui confronti si era proceduto, tra l'altro, alla revoca del tesseramento erroneamente effettuato dal Comitato Locale F.I.G.C. di Vasto.
Ha dedotto l’appellante la illegittimità dei provvedimenti adottati dal primo Giudice in quanto la revoca in oggetto, effettuata a norma dell’art.42, lett.a, della NOIF, non poteva aver spiegato i suoi effetti in quanto, alla data della disputa della gara (25/10/03) non erano ancora trascorsi termini (gg.5 dalla notifica del provvedimento avvenuta il 22/10/03) di cui alla norma richiamata.
Osserva la Commissione che in attesa che l’Organo competente si pronunci sulla citata richiesta di revoca, sia opportuno sospendere il presente procedimento.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
la sospensione del procedimento. Dispone trasmettersi copia della presente ordinanza alla Commissione Tesseramenti F.I.G.C..
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