COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC, A CARICO DEL SIG. ANTONIO SANTILLI, PRESIDENTE DELLA SOC.AVEZZANO CALCIO 2000, (ORA POLISPORTIVA CAVALIERE) E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA I E ART.2 COMMA IV, CGS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC, A CARICO DEL SIG. ANTONIO SANTILLI, PRESIDENTE DELLA SOC.AVEZZANO CALCIO 2000, (ORA POLISPORTIVA CAVALIERE) E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA I E ART.2 COMMA IV, CGS Con nota del 10/7/03, la Procura Federale della FIGC deferiva a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere il primo dell’art.1 comma II, CGS, per aver (al termine di una gara sospesa al 37° del II tempo in quanto, a seguito di alcune espulsioni, la squadra dell’Avezzano 2000 si era venuta a trovare con un numero di calciatori inferiorie a quello consentito), concordato con il direttore di gara la sostituzione dei nominativi dei calciatori espulsi con altri presenti nella distinta consegnata all’arbitro, ma non sanzionati; e la seconda della violazione dell’art.2, comma IV, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con atto del 13/10/03, regolarmente notificato, la Commissione contestava agli interessati le violazioni di cui sopra informando che, nella riunione del 17/11/03, sarebbero stati esaminati i relativi deferimenti con termine fino al 12/11/03 per deduzioni a difesa e richieste di audizione. Il Santilli faceva pervenire nota con la quale ribadiva di aver agito in buona fede a causa della inesperienza del settore. Nella udienza indicata, compariva il rappresentante della Procura Federale il quale insisteva perché venisse dichiarata la responsabilità dei soggetti deferiti ed adottati i provvedimenti disciplinari della inibizione per anni cinque neri confronti del Santilli e della penalizzazione di nove punti in classifica nei confronti della società. Osserva la Commissione che la responsabilità del sig. Antonio Santilli è stata dallo stesso ammessa anche se la giustificazione addotta è priva di ogni pregio visto che l’accordo intercorso tra lo stesso e l’arbitro, per sostituire ai calciatori espulsi quelli di riserva, integra senza dubbio la violazione della norma contestata in quanto intenzionalmente posto in essere. Al riguardo, appare equo irrogare al Santilli la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC per anni due. Va, poi, affermata la responsabilità diretta ed oggettiva della Avezzano Calcio 2000, ai sensi della norma sopra richiamata, con conseguente applicazione dell’ammenda di euro 500,00 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig.Santilli Antonio l’inibizione per anni due ed alla Avezzano Calcio 2000 (ora Polisportiva Cavaliere) l’ammenda di euro 500,00 Dispone notificarsi la presente decisione alla Procura Federale della FIGC
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