COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. AJELLUM 2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE IACOBUCCI DOMENICO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA AJELLUM / PRO CALCIO CAPISTRELLO DISPUTATA IL 21/10/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N. 9 DEL 23/10/03 COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. AJELLUM 2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE IACOBUCCI DOMENICO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA AJELLUM / PRO CALCIO CAPISTRELLO DISPUTATA IL 21/10/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N. 9 DEL 23/10/03 COM.PROV.AQ) Con appello ritualmente proposto la società S.S.AJELLUM 2002 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore rivolto ingiurie e colpito l’arbitro della gara con una pallonata ala nuca tirata con le mani al termine della gara, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che mai lo Iacobucci ha rivolto ingiurie né tantomeno colpito il direttore di gara con la descritta pallonata, probabilmente lanciata da qualche altro giocatore che stava rientrando negli spogliatoi. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che è stato proprio lo Iacobucci a colpirlo con la pallonata, per di più scagliata volontariamente ad insultarlo reiteratamente. Osserva la Commissione disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Iacobucci può essere lievemente ridotta in considerazione della non particolare gravità e della mancanza di conseguenze in danno del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Iacobucci Domenico fino al 31/3/04 disponendo la restituzione della tassa versata
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