COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. S.GIOVANNI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 A FAVORE DELLA ROSSO-BLU NERETO, SQUALIFICA DEL CALCIATORE SANLORENZO AUGUSTO FINO AL 28/2/04) IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO-BLU NERETO / S.S. S.GIOVANNI DISPUTATA IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROV.TERAMO. APPELLO DELLA SOCIATA’ ROSSO-BLU NERETO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE LEONE MANUEL FINO AL 28/11/03) IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO-BLU NERETO/S.S. S.GIOVANNI DISPUTATA IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROV.TERAMO (CC.UU. NN.6 E 7 DEL 30/10/03 E 6/11/03 DEL COM. PROV.DI TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. S.GIOVANNI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 - 0 A FAVORE DELLA ROSSO-BLU NERETO, SQUALIFICA DEL CALCIATORE SANLORENZO AUGUSTO FINO AL 28/2/04) IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO-BLU NERETO / S.S. S.GIOVANNI DISPUTATA IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROV.TERAMO. APPELLO DELLA SOCIATA’ ROSSO-BLU NERETO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE LEONE MANUEL FINO AL 28/11/03) IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO-BLU NERETO/S.S. S.GIOVANNI DISPUTATA IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROV.TERAMO (CC.UU. NN.6 E 7 DEL 30/10/03 E 6/11/03 DEL COM. PROV.DI TERAMO) Con appello ritualmente proposto, la società S.S. S.Giovanni ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., assumendo che il direttore di gara è incorso in errore tecnico allorchè, estraendo il cartellino giallo nei confronti del proprio tesserato Sanlorenzo Augusto, ne comminava l’espulsione pur trattandosi di prima ammonizione, né che mai il detto tesserato ha offeso e spintonato il direttore di gara, essendosi limitato solo a chiedere spiegazioni circa il già descritto errore arbitrale. Ha chiesto, quindi, l’annullamento della gara e la ripetizione della stessa, nonché la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Con distinto atto di appello ritualmente proposto la soc. Rosso-Blu Nereto ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. nei confronti del proprio tesserato Leone Manuel, ritenendo esagerata la sanzione comminata allo stesso che si era limitato a calciare il pallone, senza alcuna volontà di colpire il direttore di gara. Ha chiesto quindi l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della squalifica. Preliminarmente, osserva la Commissione Disciplinare che i due atti di appello devono essere riuniti, stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva. Nel merito osserva la Commissione Disciplinare che gli appelli sono infondati e, perciò, non meritano accoglimento. Per ciò che attiene al dedotto errore tecnico ed alla conseguente richiesta di annullamento e ripetizione della gara si fa rilevare che in sede di supplemento di referto l’arbitro della gara ha confermato con estrema puntualità di aver, sì, estratto in un primo momento il cartellino giallo, ma di non averlo mai esibito al calciatore, perché immediatamente provvedeva ad estrarre ed ad esibire il cartellino rosso, in tal modo notificando allo stesso la conseguente espulsione. In presenza di tale circostanza risulta evidente che nel caso di specie il direttore di gara non è incorso nell’errore tecnico dedotto dall’appellante, non trattandosi di espulsione per somma di ammonizioni ma di espulsione diretta. Quanto ai comportamenti dei calciatori Sanlorenzo Augusto della S.S. S.Giovanni e Leone Manuel della Rosso-Blu Nereto, dal referto arbitrale è dato evincere con precisione che il primo si è reso responsabile di comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara tale anche da accendere gli animi dei compagni di squadra e da costringere il direttore di gara a sospendere la partita, mentre il secondo di comportamento scorretto nei confronti di quest’ultimo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere gli appelli proposti e di confermare, per il resto, gli impugnati provvedimenti adottati nei confronti della S.S. S.GIOVANNI (punizione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 a favore della ROSSO-BLU NERETO) e dei calciatori SANLORENZO AUGUSTO E LEONE MANUEL. Dispone addebitarsi sul conto della S.S. S.Giovanni la relativa tassa di appello e di in camerarsi la tassa di appello della Rosso-Blu Neretto
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it