COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SAN GIACOMO CALCIO E DEL CALCIATORE BRUNI FEDERICO, TESSERATO CON LA PREDETTA SOCIETA’, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI BRUNI FEDERICO E CIRCI ALESSANDRO FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GIACOMO/CAMPO DI GIOVE DISPUTATA IL 12/10/03 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.8 DEL 16/11/03 COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 4/12/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SAN GIACOMO CALCIO E DEL CALCIATORE BRUNI FEDERICO, TESSERATO CON LA PREDETTA SOCIETA’, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI BRUNI FEDERICO E CIRCI ALESSANDRO FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GIACOMO/CAMPO DI GIOVE DISPUTATA IL 12/10/03 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.8 DEL 16/11/03 COM.PROV.AQ) Con appello ritualmente proposto , la società S.Giacomo ed il calciatore Bruni Federico hanno impugnato, segnatamente, il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S., per avere i calciatori Bruni Federico e Circi Alessandro aggredito l’arbitro della gara colpendolo al petto con ripetute azioni violente, procurandogli forte dolore, in seguito alla decisione tecnica di assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria. Condotta, questa, che veniva reiterata dai predetti al momento della notifica dell’espulsione. In particolare, entrambi i giocatori riportavano, nella circostanza, le violenze facendo indietreggiare l’arbitro fino a farlo urtare contro un paletto della recinzione, procurandogli nuovamente fortissimo dolore. Gli appellanti hanno chiesto la riduzione della sanzione, deducendo, a sostegno , di non aver commesso i fatti loro addebitati, ma che, al contrario, l’arbitro sarebbe stato tratto in inganno dalla confusione creatasi sul terreno di gioco a seguito della decisione tecnica dell’assegnazione del calcio di rigore agli avversari. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, nel confermare gli originari riferimenti, ha tuttavia precisato come non fosse nelle intenzioni dei calciatori farlo urtare contro il paletto della recinzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato. Occorre, anzitutto, procedere alla riunione dei gravami per evidenti ragioni di connessione. Nel merito la sanzione inflitta ai calciatori deve ritenersi effettivamente eccessiva in quanto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, pur ammettendosi una condotta senz’altro irriguardosa da parte dei calciatori nei confronti del direttore di gara e, come tale censurabile, non può non osservarsi come il comportamento dei predetti non appaia, tuttavia, di eccessiva gravità e violenza. Peraltro, occorre specificare che per situazioni analoghe sono state inflitte sanzioni ben più lievi da parte del G.S. (v.C.U n.11 del 20/111/03 Com.Prov. Pescara in relazione alla sanzione della squalifica del calciatore Lippo Alessandro) Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di riunire gli appelli proposti dall’A.S.S.GIACOMO e del calciatore Bruni Federico e di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Bruni Federico e Circi Alessandro fino al 31/8/04 disponendo la restituzione della tassa versata.
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