COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. TORRICELLA PELIGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE VARRATI GIANLUCA PER TRE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRICELLA/ALTINESE 2000 DISPUTATA IL 16/11/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 20/11/03 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 4/12/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Seconda categoria
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. TORRICELLA PELIGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE VARRATI GIANLUCA PER TRE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRICELLA/ALTINESE 2000 DISPUTATA IL 16/11/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 20/11/03 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la società Torricella Peligna ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Varrati colpito un avversario con una gomitata al viso provocandogli lieve fuoriuscita di sangue, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che la fuoriuscita di sangue era da attribuire ad un incidente di giuoco a seguito del quale riportava fuoriuscita di sangue dalla bocca.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimento precisando che il Varrati aveva colpito l’avversario con una gomitata sul naso mentre l’incidente subito aveva causato fuoriuscita di sangue dalla bocca
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Varrati Gianluca ha tenuto un comportamento scorretto ed antiregolamentare colpendo intenzionalmente un avversario con una gomitata sul naso.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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