COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’AGOSTINO ALESSANDRO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI/FUCENSE DISPUTATA IL 16/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.24 DEL 20/11/03 COM. REG.ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 4/12/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Seconda categoria
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE D’AGOSTINO ALESSANDRO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI/FUCENSE DISPUTATA IL 16/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.24 DEL 20/11/03 COM. REG.ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto il calciatore D’Agostino Alessandro, tesserato con la società Popoli Calcio, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito a gioco fermo con una gomitata al collo un avversario che cadeva a terra battendo la testa e riportando un ematoma, con conseguente trasporto in ospedale per accertamenti, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante di non aver colpito l’avversario con una gomitata, ma solo con una leggera spinta a seguito della quale si sbilanciava e fortunatamente cadeva a terra.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta chiaramente dagli atti che il calciatore D’Agostino Alessandro ha tenuto un comportamento gravemente ed intenzionalmente violento nei confronti di un avversario.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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