COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO PRO TIRINO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI FEBO ERNESTO, DI CRESCENZO STEFANO E SANTAVENERE VINCENZO E RECLAMO IN RELAZIONE ALL’ESITO DELLA GARA CIRCUS/PRO TIRINO DISPUTATA L’1/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.9 DEL 6/11/03, 9 BIS DEL 7/11/03 E 10 DEL 13/11/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/12/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO PRO TIRINO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI FEBO ERNESTO, DI CRESCENZO STEFANO E SANTAVENERE VINCENZO E RECLAMO IN RELAZIONE ALL’ESITO DELLA GARA CIRCUS/PRO TIRINO DISPUTATA L’1/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.9 DEL 6/11/03, 9 BIS DEL 7/11/03 E 10 DEL 13/11/03)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.9 del 6/11/03 il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Santavenere Vincenzo per aver ingiuriato più volte l’arbitro e per aver reiterato le ingiurie dall’esterno del recinto del gioco.
Con successivo provvedimento pubblicato sul C.U. n.9 bis del 7/11/03 lo stesso Giudice Sportivo, ad integrazione dei provvedimenti disciplinari precedentemente adottati, ha squalificato il calciatore Febo Ernesto fino all’1/11/2005 per aver strattonato più volte l’arbitro con violenza e per averlo colpito con un amano sulla testa, il calciatore Di Crescenzo Stefano fino al 31/12/03 ed il calciatore Santavenere Vincenzo per quattro gare per aver entrambi ripetutamente minacciato di aggressione il direttore di gara, unitamente ad altri calciatori non identificati, se questi avesse proceduto all’espulsione del Febo.
Con un terzo provvedimento pubblicato sul C.U. n.10 del 13/11/03 il Giudice Sportivo, che aveva omesso di omologare il risultato della gara in presenza di preannuncio di reclamo della società Circus, ha disposto infliggersi alla Pro Tirino Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
La società ha impugnato i provvedimenti di cui sopra con due distinti atti che vengono ora riuniti per evidenti ragioni di connessione.
Sostiene la società, quanto all’esito della gara che non sussistevano le condizioni perché la stessa fosse proseguita pro-forma e, quanto alle squalifiche comminate ai calciatori, in primo luogo la nullità della seconda decisione, essendosi il Giudice Sportivo già pronunciato, ed in subordine l’eccessività delle sanzioni in relazione a quanto addebitato ai calciatori.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha integralmente confermato gli originari riferimenti , mentre la società ha ribadito le proprie richieste in sede di comparizione dinanzi alla Commissione Disciplinare.
Osserva questa Commissione che l’eccezione di doppio giudicato non può essere accolta, essendo evidente che il secondo provvedimento, emanato addirittura il giorno successivo al primo, sia stato emesso ad integrazione del precedente.
Nel merito va rilevato che risultano in maniera inequivocabile dagli atti ufficiali una serie di comportamenti (direttore di gara strattonato e colpito da un calciatore e successivamente minacciato di percosse se avesse adottato il provvedimento di espulsione) idonei a giustificare la decisione di proseguire la gara pro-forma, sicchè il reclamo della Pro-Tirino Calcio non può essere accolto.
Parimenti deve essere respinto l’appello avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Febo e Santavenere, apparendo le stesse congrue in relazione a quanto addebitato ai tesserati.
Può essere lievemente ridotta, invece, la squalifica comminata al calciatore Di Crescenzo Stefano in considerazione dei criteri retributivi adottati da questa Commissione nel sanzionare comportamenti analoghi a quello in esame.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre al 10/12/03 la squalifica inflitta al calciatore Di Crescenzio Stefano e di respingere l’appello avverso gli altri provvedimenti impugnati, disponendo la restituzione della relativa tassa;
di respingere il reclamo in relazione all’esito della gara confermando la punizione sportiva della perdita della stessa per 0 – 3 in danno della Pro Tirino Calcio, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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