COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MIRAL 98 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE LIPPO ALESSANDRO FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. MIRAL 98 / U.S. ANDREA FORTUNATO DISPUTATA IL 15/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.11 DEL 20/11/03 COM.PROV.PE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MIRAL 98 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE LIPPO ALESSANDRO FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. MIRAL 98 / U.S. ANDREA FORTUNATO DISPUTATA IL 15/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.11 DEL 20/11/03 COM.PROV.PE)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.Miral 88 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Lippo Alessandro colpito l’arbitro della gara con una spinta con entrambe le mani, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il gesto compiuto dal Lippo doveva ritenersi involontario.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di essere stato spinto volontariamente.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Alessandro Lippo ha tenuto un comportamento gravemente scorretto spingendo il direttore di gara volontariamente con entrambe le mani sul petto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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