COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELL’ALLENATORE GABRIELE PASQUINI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 28/2/04) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. VILLA SCORCIOSA / S.S. NUOVA ICONICELLA DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.11 DEL 27/11/03 COM.PROV.CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELL’ALLENATORE GABRIELE PASQUINI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 28/2/04) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. VILLA SCORCIOSA / S.S. NUOVA ICONICELLA DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.11 DEL 27/11/03 COM.PROV.CH) Con appello ritualmente proposto l’allenatore Gabriele Pasquini, tesserato con la soc.Villa Scorciosa, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver tenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che analoghi comportamenti erano stati sanzionati con provvedimenti ben più lievi (v. C.U. n.10 dello stesso Comitato) Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al Pasquini deve ritenersi eccessiva alla luce dei provvedimenti adottati dallo stesso Giudice in casi analoghi e comunque in relazione alla reale entità dei fatti allo stesso addebitati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta all’allenatore Pasquini Gabriele fino al 31/12/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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